Lavorare in azienda per attività personali non sempre è motivo di licenziamento
Cassazione 8326/2016
La Corte, ha affermato il principio secondo il quale, pur in presenza di condotte e comportamenti astrattamente lesivi dei doveri fondamentali del dipendente, il loro mero verificarsi non è di per sé sufficiente a giustificare il licenziamento, dovendo comunque e sempre procedersi ad una accurata valutazione della sussistenza del “notevole inadempimento”, tenendo conto “delle peculiarità della singola fattispecie e, pertanto, del complesso di circostanze che concretamente la definiscono” (nel caso di specie il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare, tra l’altro, circostanze quali la durata del contestato abbandono del posto di lavoro, i tempi e le modalità dell’attività privata, la natura degli attrezzi utilizzati e l’entità del rischio collegato ad un utilizzo non appropriato degli stessi).
Su questa base la cassazione ha respinto il ricorso di una azienda che aveva licenziato il suo dipendente per avere interrotto il suo lavoro e abbandonato il posto si era recato in un altro reparto per svolgere attività personali.