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La visita domiciliare e il certificato medico – precisazioni INPS

In relazione a quanto contenuto nella circolare INPS n. 147 del 15/07/1996, e alle modifiche che hanno introdotto l’esposizione sul certificato medico di malattia del tipo di visita (ambulatoriale, domiciliare e di pronto soccorso) si ricorda che l’Istituto ammette, unicamente nell’ipotesi di visita domiciliare, la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti compilata la voce “dichiara di essere ammalato dal … “.

Il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, è da collegare alla facoltà, confermata da ultimo con D.P.R. 28.9.1990, n. 314, art. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10, il giorno immediatamente successivo.

Nel caso di visita ambulatoriale o di pronto soccorso, le giornate anteriori alla data del rilascio, sono da considerare come “non documentate” (e perciò non indennizzabili). Di conseguenza, la decorrenza della validità del certificato, e perciò della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare dalla data del rilascio del certificato stesso.

Quindi, se all’interno del certificato medico, nella sezione “dichiara di essere ammalato dal …” risulta il giorno che precede la data di rilascio del certificato, ma viene indicato che si tratta di visita ambulatoriale o di pronto soccorso, l’inizio della malattia dovrà essere considerato solo il giorno durante il quale il certificato stesso è stato rilasciato.

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