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La residenza fiscale e le nuove regole: “è sufficiente la presenza in Italia” – Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2024

Le persone fisiche sono fiscalmente residenti in Italia se soggiornano nel Paese per almeno la metà dei giorni dell’anno, indipendentemente dal fatto che abbiano anche una residenza fisica o un domicilio fiscale. Le imprese devono invece avere una sede fisica, mentre è stato eliminato il criterio della “gestione ordinaria”, sostituito dalla “gestione ordinaria in via principale”.

Su queste novità, introdotte dal Decreto sulla Fiscalità Internazionale dello scorso anno (Dlgs 209/2023) interviene adesso la Circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate (la n. 20/2024).

 

Per quanto riguarda le persone fisiche, la precedente normativa prevedeva che per avere la residenza fiscale in Italia dovesse essere soddisfatta per la metà dei giorni dell’anno (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile) almeno una delle seguenti tre condizioni: iscrizione anagrafe della popolazione residente, domicilio, residenza. La nuova formulazione introduce anche la semplice presenza fisica.

Per soddisfare il criterio della permanenza per almeno la metà dell’anno, i giorni non devono essere consecutivi e si tiene conto anche delle frazioni di giorno.

Il concetto di presenza fisica interessa in particolare i lavoratori in smart working: se restano in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta sono considerati fiscalmente residenti in Italia e devono quindi pagare le tasse nel nostro Paese, anche senza che si configurino gli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa.

Nella Circolare n. 24/E ci sono anche chiarimenti sul criterio del domicilio: il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

Nelle “relazioni personali e familiari”, si legge nel documento di prassi, si ritiene rientrino sia i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (matrimonio o unione civile), sia le relazioni personali connotate da stabilità, che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato come coppie di fatto conviventi, l’iscrizionead un circolo ludico, le condotte con le quali una persona manifesti con atti concreti la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano.

Esempio: una persona che lavora all’estero e si iscrive all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ma ha casa in Italia dove lascia attive le utenze, rientrandovi nei fine settimana e trascorrendovi periodi di astensione dal lavoro, può essere considerata con domicilio nel nostro Paese.

C’è una modifica anche per l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente, che acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: è valida, salvo prova contraria fornita dal contribuente.

 

Per quanto riguarda invece le società, sono residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.

Quest’ultima locuzione sostituisce il precedente riferimento all’oggetto principale dell’attività in Italia.

 

Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.

 

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