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La lettera di licenziamento è valida anche se firmata da persona diversa dal datore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 maggio 2017, n. 12106, ha stabilito che la produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa.

 

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