La cassa integrazione Covid prolunga la durata dell’apprendistato
Le ore di cassa integrazione fruite dagli apprendisti comportano lo spostamento in avanti della scadenza originariamente pattuita. Lo prevede l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 148/2015, il quale dispone che, alla ripresa dell’attività lavorativa, «il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite». In forza dello stesso comma 4, ciò avviene sia in caso di sospensione che di riduzione di orario.
Il principio deve ritenersi applicabile anche alle integrazioni salariali con causale “Covid”, non essendovi, nella normativa emergenziale, alcuna disposizione di senso contrario.
Della speciale disposizione ha preso atto anche l’Inps con il messaggio 24/2016. In particolare l’istituto di previdenza ha precisato che, ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro dovranno rapportare a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.
In pratica, ad esempio se l’orario normale giornaliero dell’apprendista è di 8 ore e l’apprendista è stato in cassa integrazione (o ha percepito l’assegno del Fondo di integrazione salariale) per 160 ore, il termine dell’apprendistato deve essere prorogato di 20 giorni.
Si tratta di una proroga che si aggiunge a quelle di carattere generale previste dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 81/2015, in base al quale i contratti collettivi devono disciplinare il rapporto di apprendistato, prevedendo che debba essere riconosciuto un prolungamento del periodo di apprendistato in caso di sospensione del rapporto per malattia o infortunio sul lavoro o altra causa di sospensione involontaria, di durata superiore a trenta giorni . Con riguardo alla maternità, anche in mancanza di disposizioni contrattuali, si deve considerare il tuttora vigente l’articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica 1026/1976, secondo il quale «i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato».
Ovviamente durante il periodo di proroga del contratto continuerà ad applicarsi la contribuzione propria dell’apprendistato.