Istruzioni operative per l’esonero contributivo alle aziende che conseguono la certificazione sulla parità di genere. Scadenza domande 15 febbraio 2023
A circa un mese dalla pubblicazione del l decreto interministeriale che fissa le regole di applicazione delle agevolazioni contributive per le aziende che ottengono la certificazione di parità di genere (previsto dall’ art 5 della legge 162-2021 sul Codice delle pari opportunità) INPS ha pubblicato ieri la circolare 137 2022 con le attese istruzioni operative
Si ricorda che sono disponibili 50 milioni di euro annui a partire dal 2022 per garantire uno sgravio contributivo per i datori di lavoro del settore privato impegnati in misure concrete per la riduzione delle differenze di genere nella propria azienda, che siano certificate da enti accreditati.
Vediamo di seguito le principali previsioni del decreto interministeriale che definisce criteri e modalità di concessione dell’esonero.
Requisiti e misura dello sgravio contributivo per la parità di genere
Le aziende che conseguiranno la certificazione sulla parità di genere (Qui i criteri UNI adottati a luglio 2022 prassi-di-riferimento-unipdr-pdr100866103) vedranno riconosciuto:
- uno sgravio sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi premi e contributi INAIL
- per il periodo di validità della predetta certificazione,
- pari all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il personale impiegato nel periodo di validità della certificazione
- con limite massimo di 50.000 euro annui (La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).
ATTENZIONE : se le risorse stanziate non fossero sufficienti in relazione al numero di domande ammissibili, il beneficio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata anche alle seguenti condizioni
- possesso del DURC
- assenza provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro
In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.
I datori di lavoro che beneficeranno indebitamente dell’esonero contributivo dovranno versare i contributi dovuti e pagare le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Esonero contributivo parità di genere: come fare domanda
i datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022 e degli altri requisiti devono inoltrare in via telematica, apposita domanda all’INPS con il nuovo modulo di istanza on-line “PAR_GEN” nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito www.inps.it dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023.
Nella domanda andranno indicati
- i dati identificativi dell’azienda;
- la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
L’istituto precisa tra l’altro che il beneficio
- non è sottoposto al regime de Minimis
- cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto .
Inoltre fornisce le istruzioni per l’esposizione in Uniemens a partire dal flusso di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento sul modulo d’istanza On-Line all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)