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Istruzioni Inps – sanatoria per Cassa integrazione fruiti da gennaio a marzo 2021 – messaggio INPS 2310/21

Con il messaggio n. 2310  del 16.6.2021 INPS comunica alcune indicazioni sul l  differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti  di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19  previsto dalla conversione in legge del Decreto Sostegni 1. Il monitoraggio della  spesa in questo ambito è stato anche modificato  dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

In attesa della pubblicazione della circolare  sulle modifiche previste  dalla legge n. 69/2021, il  messaggio  illustra  le  istruzioni operative.

Il differimento riguarda  le richieste di accesso e   di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo  relativi ai termini scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021,  nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

Domande di accesso alla CIG

Rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di

  • cassa integrazione (ordinaria e in deroga),
  • di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali
  • del Fondo di integrazione salariale (FIS)
  • di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

 connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

 Modelli “SR41” e “SR43” semplificati oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

In  particolare visto  quanto previsto dalla disciplina a regime,  il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.

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