Isopensione e Contratto di espansione aggiornati con il DL “Sostegni bis “
Isopensione Fornero
E proprio l’isopensione Fornero registra, all’interno della cornice della Manovra, un ulteriore restyling: la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 345) ha infatti esteso sino al 2023 la possibilità, prevista in via sperimentale fino al 2020 dalla Manovra del 2018, di accompagnare i lavoratori a pensione anticipata o di vecchiaia per un prepensionamento lungo fino a 7 anni dopo la risoluzione del rapporto.
La isopensione Fornero si rivolge a datori di lavoro con appena più di 15 dipendenti, ma è, rispetto al contratto di espansione, sicuramente meno conveniente in quanto richiede -oltre al versamento della pensione maturata al momento della cessazione- anche la contribuzione piena, sia nel caso del pensionamento di vecchiaia, sia della pensione anticipata.
L’isopensione non beneficia peraltro di alcuno sgravio di costi da parte dello Stato, non impegnando però i datori di lavoro esodanti ad alcun piano di assunzione.
Contratto di espansione
Il contratto di espansione, che era stato introdotto nel 2019 dal decreto Crescita nell’ottica di strumento complesso per imprese di grandi dimensioni (oltre 1.000 dipendenti), viene confermato con il prolungamento di un anno del suo periodo di sperimentazione (arrivando così ora fino alla fine del 2021). Sono confermate tutte le sue articolazioni:
· la cassa integrazione straordinaria derogatoria della durata di 18 mesi (senza alcun pagamento del contributo addizionale come, con finale a sorpresa, ha definito INPS da ultimo con la circolare n. 143 dello scorso 9 dicembre),
· l’obbligo formativo e l’impegno all’assunzione di nuove risorse a tempo indeterminato, anche sotto forma di contratti di apprendistato di mestiere.
Nel caso della pensione di vecchiaia il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore solo le rate di pensione pari all’assegno maturato al momento dell’esodo senza alcun versamento contributivo aggiuntivo; il costo del prepensionamento sarà abbattuto (nei costi datoriali) del valore corrispondente alla NASpI spettante al lavoratore nel periodo massimo pari ai primi 24 mesi (secondo il valore massimo annuale e il decremento dal 4° mese previsto dal Dlgs. 22/2015 per l’indennità di disoccupazione).
Se il primo ingresso a pensione sarà quello della pensione anticipata, l’azienda verserà anche la contribuzione correlata, con uno sconto pari, per i primi due anni, alla contribuzione figurativa della NASpI che, si ricorda, a differenza della indennità economica, non registra alcun decremento.
Il contratto di espansione offre ora ufficialmente anche la possibilità di procedere al versamento rateale della provvista a carico del datore di lavoro attraverso la garanzia della fideiussione bancaria già sperimentata dal 2012 dalla isopensione Fornero.
In conclusione
Se il contratto di espansione rappresenta dunque uno strumento complesso e ancora da ‘rodare’ (ne sono testimoniati, a oggi, solo un utilizzo legato alle integrazioni salariali, e alcuni piani di prepensionamento a oggi non ancora attivi), l’isopensione costituisce un sistema di esodo già sperimentato per migliaia di lavoratori da grandi gruppi industriali che intendano avviare un efficientamento strutturale delle proprie organizzazioni.
Confronto tra contratto di espansione e Isopensione
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isopensione |
contratto di espansione |
aziende interessate |
sopra i 15 dipendenti |
imprese o reti di imprese sopra i 100 dipendenti (Sotegni bis) |
requisiti prepensionamento |
7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 4 |
5 anni |
costi per il datore di lavoro |
piu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesi |
meno costoso:
- solo indennità ponte verso la pensione di vecchiaia
- indennità + (contribuzione – valore della naspi) verso la pensione anticipata per 2 anni poi indennità + contribuzione
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adempimenti |
accordo sindacale |
accordo sindacale in sede governativa |
tutela per i lavoratori da modifiche formative future |
salvaguardia solo se prevista nell’accordo |
salvaguardia a norma di legge |