Iscrizione alla gestione commercianti del socio di imprese individuali, familiari, srl (unipersonali e pluripersonali), sas e snc che partecipa all’attività lavorativa – Cassazione: contribuzione del socio amministratore – sentenza n. 21295 del 9/8/2019
come già segnalato nelle ns. precedenti circolari l’INPS pretende che il socio di società esercente attività commerciale, di servizi, e/o di agenzia, ovvero la cui società è iscritta all’INPS nella sezione “Commercio – terziario – turismo”, e che svolga attività per la società (cosiddetto socio – lavoratore), sia obbligato all’iscrizione presso l’INPS nella gestione commercianti e al versamento dei contributi previdenziali in base alla propria quota del reddito dichiarato dalla società ai fini Ires (anche se non distribuito al socio) e comunque in base all’importo minimale.
Trattandosi di calcoli personali sul reddito del socio, di questi aspetti se ne deve occupare il commercialista, pur riguardando una formalità contributiva.
Ricordiamo inoltre che (in base alla Legge 122/2010) il socio di S.r.l. che ne sia amministratore e che svolga nella società attività (anche di mero tipo organizzativo e direttivo), risulta obbligato, sia all’iscrizione alla gestione separata INPS, che alla gestione INPS commercianti ed al versamento sia dei contributi sui compensi eventualmente percepiti come amministratore che dei contributi sull’utile figurativo (o comunque del contributo minimale annuo).
In tal senso va unicamente chiarito, come più volte affermato dalla Cassazione che la semplice iscrizione dell’amministratore presso la gestione separata Inps non giustifichi la sua iscrizione anche come socio lavoratore precisando come il soggetto vada iscritto anche nella Gestione commercianti presso l’Inps soltanto qualora lo stesso operi presso l’impresa, con un apporto personale all’attività di impresa con ingerenza nel ciclo produttivo della società.
Con sentenza n. 21295 del 9 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che per l’amministratore unico di una società affinché scatti l’obbligo della iscrizione alla gestione previdenziale INPS dei commercianti, è necessario che lo stesso svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa. In caso contrario, se riceve soltanto un compenso come amministratore unico, è tenuto ad iscriversi soltanto alla gestione separata INPS.