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INPS: Prestazioni occasionali – le modifiche per il settore degli eventi

L’INPS, con la 14337_Circolare-numero-75-del-03-08-2023, illustra le novità normative introdotte nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti e dei parchi divertimento, con riferimento alle modifiche apportate, dall’articolo 37 del  decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, alle prestazioni occasionali, previste dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

A tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:

 

– 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;

– 96.04.20 Stabilimenti termali;

– 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;

– 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

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