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INPS: limite minimo di retribuzione giornaliera – anno 2020 – minimali e massimali contributivi

L’INPS ha emanato la circolare n. 9 del 29 gennaio 2020, con la quale comunica, relativamente all’anno 2020, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

 

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Anno 2020
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD       € 515,58
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)                   € 48,98
Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Anno 2020
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 48,98 x 6 /40 = € 7,35.
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 48,98 x 5 /36 = € 6,80.
Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%
Anno 2020
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua € 47.379,00
Importo mensilizzato   € 3.948,00
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Anno 2020
Massimale annuo della base contributiva €   103.055,00
Limite minimo per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Anno 2020
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)   € 206,23
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro(*)   € 10.724,00
(*) Il limite annuo è pari a € 206,23 x 52
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Anno 2020
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto):
rese in formato cartaceo € 4,00
rese in forma elettronica € 8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione € 5,29
Fringe benefit (tetto) € 258,23
Indennità di trasferta intera Italia € 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia € 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia € 15,49
Indennità di trasferta intera estero € 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero € 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero € 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) € 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) € 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) € 2.065,83
Con specifico riferimento ai benefit di cui al comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, il cui tetto è fissato in € 258,23, si precisa che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. art. 51, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917/1986). Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al regime dell’azionariato dei dipendenti, alla circolare n. 123/2009, nonché per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica alla circolare n. 6/2014. Si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni le leggi di finanza pubblica, attraverso un intervento sistematico nell’articolo 51 del TUIR, hanno ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e i valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili) se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall’articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208/2015.

 

 

 

 

 

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