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INPS: importo dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici, colf e badanti

208 contributi colfL’INPS ha emanato la circolare n. 15 del 29 gennaio 2018, con la quale comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici, a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
È confermata la minore aliquota dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF).
Si continua ad applicare il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale) per il rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
 

Da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI Retribuzione Convenzionale IMPORTO DOVUTO PER OGNI ORA DI PRESENZA (ferie/malattia/infortuni/assenze giustificate/permessi comprese)
Retribuzione effettiva Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
fino a € 7,97 € 7,05 € 1,41 (0,35) (2) € 1,42 (0,35) (2)
oltre € 7,97 fino a € 9,70 € 7,97 € 1,59 (0,40) (2) € 1,60 (0,40) (2)
oltre € 9,70 € 9,70 € 1,94 (0,49) (2) € 1,95 (0,49) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,13 € 1,02 (0,26) (2) € 1,03 (0,26) (2)
 
Da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI Retribuzione Convenzionale IMPORTO DOVUTO PER OGNI ORA DI PRESENZA (ferie/malattia/infortuni/assenze giustificate/permessi comprese)
Retribuzione effettiva Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
fino a € 7,97 € 7,05 € 1,51 (0,35) (2) € 1,51 (0,35) (2)
oltre € 7,97 fino a € 9,70 € 7,97 € 1,70 (0,40) (2) € 1,71 (0,40) (2)
oltre € 9,70 € 9,70 € 2,07 (0,49) (2) € 2,08 (0,49) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,13 € 1,10 (0,26) (2) € 1,10 (0,26) (2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapportofra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 
Circolare numero 15 del 29-01-2018
 
 
 
 

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