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INPS: COVID-19 – FIS: non sussistenza dell’obbligo dell’accordo sindacale

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2981 del 28 luglio 2020, con il quale, facendo seguito alla circolare n. 84/2020, anche alla luce delle richieste pervenute all’Istituto relativamente alla corretta procedura sindacale da applicare alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS), ribadisce che all’assegno ordinario con causale COVID-19, erogato dal Fondo di integrazione salariale, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale (cfr. paragrafo 1.4 della citata circolare).

Come già specificato nella citata circolare n. 84/2020, l’accordo è richiesto esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale. In tali casi, infatti, la vigente disciplina non esonera espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo.

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