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INPS: assunzione in apprendistato, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione

L’INPS, con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, anche alla luce dell’abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017, fornisce le indicazioni volte a favorire l’adozione dei necessari profili di omogeneità nell’applicazione del regime contributivo dell’istituto dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del D.L.vo n. 81/2015.
Istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens
Per la compilazione dei flussi UniEmens valgono le disposizioni già in uso.
In particolare, per i percettori di indennità di mobilità assunti in apprendistato professionalizzante dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione sotto riportati, il cui mero significato è stato ampliato per tenere conto dei cambiamenti riportati nella presente circolare.

J3 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
J5 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
K3 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
K5 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

Per i percettori di trattamento di disoccupazione assunti in apprendistato professionalizzante si confermano i codici tipo contribuzione sotto riportati.

J0 (J zero) Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%
J1 Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5%
J2 Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%
K0 (K zero) Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%
K1 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5%
K2 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%

Per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di disoccupazione, non si applicano le agevolazioni di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011.
Pertanto, per tali apprendisti, non dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione J6J7J8 nonché K6K7K8.
Istruzioni operative per la comunicazione di assunzioni in apprendistato professionalizzate ai sensi dell’art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81/2015
Allo scopo di agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro, per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di trattamenti di disoccupazione, l’Istituto sta progettando l’automazione delle istanze attraverso lo sviluppo di un’apposita procedura telematica che gestisce il riscontro al datore di lavoro in ordine alla sussistenza delle predette condizioni in capo al lavoratore da assumere e, per i beneficiari dell’indennità di mobilità, comunica al contempo l’importo dell’incentivo economico fruibile sulla base della misura della prestazione di disoccupazione residuale.
In attesa dell’avvio in produzione della predetta procedura i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continueranno a trasmettere, attraverso il cassetto bidirezionale, la specifica dichiarazione di responsabilità, sulla base del format allegato (allegato n. 1), alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi. Sulla base della stessa modalità, i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione trasmetteranno apposita comunicazione redatta sulla base del format allegato (allegato n. 2).
A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”. La Sede INPS competente provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare il diritto al regime contributivo in questione, nonché all’eventuale ulteriore riconoscimento – per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità – del contributo mensile, pari al cinquanta per cento dell’indennità di mobilità che sarebbe stata eventualmente corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo non goduto dallo stesso.
L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione inoltrata all’azienda e all’intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.
Si fa, al riguardo, presente che, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, la Sede competente, al fine di ammettere il datore di lavoro al beneficio, dovrà attribuire alla posizione contributiva interessata il C.A. 5Q, dandone comunicazione al richiedente, come da indicazioni già fornite nella circolare n. 128/2012.
Diversamente, nell’ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori titolari di trattamento di disoccupazione, la Sede di competenza della posizione contributiva non procede ad alcuna attribuzione del C.A.

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