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INPS: adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione di aspettativa o distacco sindacale – mess. 3971/2019

L’INPS ha emanato il messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019, con il quale riassume gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive.

 

Adempimenti per l’aspettativa sindacale

Permane l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare in UniEmens la sospensione del rapporto utilizzando il codice di cessazione “3S”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.

Si evidenzia che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio dell’aspettativa sindacale.

I flussi riferiti al periodo di aspettativa dovranno avere le seguenti caratteristiche:

–  <TipoLavStat> = S000;

–  indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;

–  qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = S001. L’Inps precisa che si fa riferimento ad importi non riferibili alla ripresa dell’attività lavorativa, ma attinenti la corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

–  i flussi durante il periodo dell’aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.

Ove nel concreto si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie.

In tal caso, in conformità alle disposizioni in uso riferite alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della cessazione dell’aspettativa sindacale, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione “3S”, in riferimento alla data di rientro in servizio.

L’iter delineato consentirà all’Istituto di acquisire mensilmente, senza alcuna interruzione temporale, la notizia del permanere dell’aspettativa e la retribuzione virtuale del periodo.

 

Adempimenti per il distacco sindacale

E’ stato introdotto un nuovo codice di cessazione “3D”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.

In caso di distacco il datore di lavoro – pur non disponendo in azienda del lavoratore e della relativa prestazione – effettua i normali adempimenti come se il lavoratore fosse in servizio (flussi con indicazione di imponibile, copertura settimanale, ecc).

La condizione di distacco dovrà essere attestata da uno specifico <TipoLavStat> = D000. Tale codice dovrà essere dichiarato anche in caso di distacco che inizi o cessi nel corso del mese.

In quest’ultimo caso dovrà essere valorizzato, in aggiunta, l’elemento di nuova istituzione <QuotaImpDistacco> di <DatiParticolari>, che conterrà la parte dell’Imponibile del mese relativa al tempo di distacco. Tale Elemento, senza valenza contributiva, costituisce un di cui dell’Imponibile della denuncia. Nel caso in cui il distacco coincida con il mese intero tale elemento non andrà compilato in quanto tutto l’imponibile della denuncia è riferibile al distacco.

Tale distinzione è essenziale per separare i dati retributivi del periodo in servizio (normalmente inclusivo di importi influenzati dalla presenza) dagli importi percepiti nel distacco, i quali costituiranno la base per l’accredito della contribuzione aggiuntiva sindacalisti, ove corrisposta dal sindacato. È inoltre, essenziale per conoscere con esattezza la data inizio o fine di ciascuno dei due status: lavoratore in servizio, lavoratore in distacco sindacale.

Come sopra precisato, dovrà essere sempre presente il codice di cessazione“3D” nel flusso che attesta la sospensione dell’attività lavorativa; il medesimo codice di assunzione“3D” dovrà essere esposto nel flusso che attesta la ripresa dell’attività lavorativa. La regola opera sia nel caso in cui la cessazione, il distacco e la ripresa riguardino mesi interi, sia nel caso in cui il distacco inizi o cessi nell’arco del mese.

 

Adempimenti per l’aspettativa per cariche pubbliche elettive

In caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, il datore di lavoro denuncia la sospensione del rapporto con il codice di cessazione “3E”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.

Si evidenzia che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio del distacco.

Tali flussi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

–  <TipoLavStat> = E000;

–  indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;

–  qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = E001. Giova precisare che si fa riferimento ad importi non riferibili alla ripresa dell’attività lavorativa, ma attinenti alla corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

–  i flussi durante il periodo dell’aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.

Ove nel concreto si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie.

In tal caso, in conformità alle disposizioni in uso riferite alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della cessazione dell’aspettativa per cariche elettive, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione 3E in riferimento alla data di riammissione.

L’iter delineato consentirà all’Istituto di acquisire mensilmente, senza alcuna interruzione temporale, la notizia del permanere dell’aspettativa e la retribuzione virtuale del periodo.

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