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Infortunio COVID 19: senza colpa per l’azienda – l’INAILL si corregge!

L’INAIL  aveva fornito con la circolare 13 del 3 aprile (allegata in fondo all’articolo)  importanti chiarimenti sulle misure previste dal Decreto Cura Italia in tema di coperture assicurative per le malattie professionali, nello specifico Coronavirus, contratto nei luoghi di lavoro, e sulla sospensione dei termini per le richieste delle prestazioni.  L’articolo 42, comma 2, del Dl 18/2020,   statuisce  che  l’Istituto è chiamato a fornire tutela assicurativa a tutti i  lavoratori dipendenti  parasubordinati e dirigenti, che abbiano contratto l’infezione nei luogo di lavoro, non solo agli operatori sanitari.    Il contagio sarà inquadrato come infortunio sul lavoro, con copertura del danno e del  periodo di quarantena a carico dell’INAIL.

Negli ultimi giorni  è emerso il timore da parte delle aziende  sui profili di responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui venga accertata l’origine professionale.  In proposito INAIL  precisa in un comunicato che  tali timori non sono giustificati in quanto  non c’è necessariamente corrispondenza tra  i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato e quelli  che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.   “L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Inoltre, afferma l’Istituto : “la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.

Si sa pero che poi le interpretazioni della giurispruedenza potrebbero essere molto diversificate e porre a carico delle aziende sanzioni amministrative e penali per possibili inadempienze sotto il profilo delle misure di sicurezza anticoronavirus..

In ogni caso è stata annunciata anche dalla Ministra Catalfo  una nuova circolare ufficiale in uscita oggi o domani che dovrebbe  chiarire ogni dubbio.

La circolare 13 del 3 aprile affermava che : ” l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli  operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare  specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale” ma   “una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre  attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via  esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano:

  • lavoratori che operano in front-office,  alla cassa,
  • addetti alle vendite/banconisti,
  • personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie,
  • operatori del trasporto infermi, etc.

Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per  gli operatori sanitari. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la  tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.” In  casi piu  dubbi sulle cause precise  del contagio in occasione di lavoro, l’identificazione potra essere  accertata con le ordinarie  procedure medico legali dell’Istituto.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI E PRESCRIZIONE

Come previsto dal Decreto Cura Italia , nei casi accertati di  infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico  certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione  medica all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa  tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro  infortunio.
Il certificato medico dovrà  riportare:

  • i dati anagrafici completi del lavoratore,
  • quelli del datore di lavoro,
  • la  data dell’evento/contagio,
  • la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea  assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per  quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata  all’accertamento dell’avvenuto contagio e,
  • in particolare per le fattispecie per le quali  non opera la presunzione semplice , le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Si ricorda che a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 sono sospesi :

  • termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail 
  • i termini di prescrizione
  • i termini di revisione della rendita su domanda del titolare nonché su disposizione dell’INAIL
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