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Indicazioni operative per la trasmissione delle domande di CIG/FIS/CIGD dal 01/01/2021 (12 settimane) – Mess. INPS 406/21

L’Inps, con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, nelle more della pubblicazione della specifica circolare, ha riepilogato le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di ammortizzatori sociali COVID e ha offerto le istruzioni operative per la presentazione delle istanze.

Il termine decadenziale di trasmissione delle domande di Cigo, Cigd, assegno ordinario e Cisoa è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della L. 178/2020, cioè entro il 28 febbraio 2021, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio.

 

Alcune precisazioni:

Contributo addizionale
Diversamente da quanto precedentemente paventato la legge di bilancio 2021, che ha istituto la cassa per 12 settimane,  non prevede l’obbligo, del versamento di un contributo addizionale.

Le domande e devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021
Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria fin o al 30/6/2020) e di assegno ordinario e deroga  (fino al 30/3/2020), i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.
Si precisa che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane precedenti  dal 1/11/20 fino al 31/01/21, richieste ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, ma che le stesse se richieste nel periodo di gennaio/21 ridurranno la quantità prevista delle 12 settimane.

Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), si ricorda che i datori di lavoro, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”  (cfr. la circolare n. 86/2020).

Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020, si precisa che, i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA previsti dalla legge di bilancio 2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021.

La norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria [industria] (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario [commercio e pubblici esercizi] (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021

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