Indennità per lavoro notturno e festivo nel turismo: come si applica – Trattamento integrativo speciale pari a 15% delle retribuzioni in relazione al lavoro notturno e straordinario dopo la conversione del D.L. n. 48/2023
Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della legge n. 85/2023 che ha convertito, con modificazioni il decreto Lavoro ,D.L. n. 48/2023), è entrato in vigore anche l’art. 39-bis attraverso il quale il Governo cerca di mitigare la carenza di giovani nel comparto turistico ed in quello termale, nel periodo estivo, determinata da una certa resistenza a svolgere le prestazioni lavorative in orari notturni e nelle giornate festive.
La riflessione che segue cerca di esaminare se le misure approntate dall’Esecutivo, in sede di conversione del provvedimento, presentano una loro efficacia, non tanto per una definizione definitiva del problema (ci vorrebbe ben altro) ma per una soluzione parziale finalizzata ad attutirlo con un aumento delle retribuzioni attraverso il riconoscimento di una indennità speciale a carico della Finanza pubblica.
Indubbiamente, con un intervento amministrativo dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero del Lavoro, sarà opportuno identificare, magari anche attraverso i codici ATECO, cosa si intende per “comparto turistico”, frase che va, a mio avviso riferita, ad un ambito ben più ampio di quello normalmente identificato dalle parole “settore turistico”.
Per cercare di facilitare le prestazioni lavorative in questo determinato periodo è stato riconosciuto, in via non strutturale e per il solo 2023, per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 21 settembre (ultimo giorno dell’estate) ai lavoratori del comparto turistico, ivi inclusi quelli degli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari a 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno (così come stabilito dal CCNL applicato) ed alle prestazioni di lavoro straordinario, come definito dal D.L.vo n. 66/2003, svolto nei giorni festivi. La norma, come si può facilmente constatare, ha un effetto, parzialmente, retroattivo, atteso che parte dal 1° giugno ed è entrata in vigore, con la legge di conversione, lo scorso 4 luglio.
I potenziali interessati sono tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale (contratto a tempo indeterminato, anche parziale, contratto a tempo determinato anche part-time, contratto di somministrazione, apprendistato professionalizzante, contratto intermittente sia a termine che a tempo indeterminato, prestazioni accessorie, queste ultime con qualche problema operativo da risolvere).
Il riconoscimento del beneficio non è automatico ma postula una richiesta del singolo lavoratore al proprio datore con la quale dichiara di non aver avuto nel 2022 un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Il datore, a fronte di prestazioni effettuate nel rispetto della disposizione citata, riconosce il trattamento integrativo speciale per le ore prestate e, quale sostituto di imposta, compensa il credito maturato attraverso lo strumento della compensazione ai sensi dell’ art. 17, del D.L.vo n. 241/1997.
se lo scopo era quello di invogliare i giovani (che sono titolari di contratti non dotati di stabilità) a prestare attività la domenica o la sera oltre le ore 23, mi sembra che, a prima vista, il traguardo non sia facilmente raggiungibile proprio perché la maggiorazione per il periodo estivo relativa alle domeniche ed agli altri giorni festivi scatta, unicamente, se le prestazioni sono da considerare come orario straordinario forse la disposizione poteva essere scritta in maniera diversa ma, ormai, così è.