Indennità (€ 2400) – Decreto Sostegni per i lavoratori precari ovvero INTERMITTENTI – A TERMINE – OCCASIONALI – Circ. INPS 65/21
L’INPS ha pubblicato ieri le istruzioni complete sulle nuove indennità da 2400 euro istituite dal decreto Sostegni per i lavoratori precari ovvero dipendenti a termine, stagionali, intermittenti, venditori a domicilio, occasionali.
Sono stanziati a questo fine circa 900 milioni di euro
Va sottlineato che la scadenza del 30 aprile prevista dalla legge è stata posticipata al 31 maggio 2021 per la domanda per chi perfeziona i requisiti sulla base della nuova norma, in quanto si è ancora in attesa della procedura informativa aggiornata.
Invece i bonus sono già in fase di erogazione senza bisogno di domanda per le analoghe categorie che li avevano già ottenuti con il decreto Ristori 137-2020.
Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni della circolare INPS N. 65 del 19.4.2021 per i nuovi beneficiari.
Caratteristiche e requisiti bonus 2400 euro DL Sostegni 2021
- l’indennità non concorre alla formazione del reddito;
- non da diritto a contribuzione figurativa ne ad assegni per il nucleo familiare.
Requisiti per indennità una tantum
CATEGORIE | REQUISITI | NOTE |
lavoratori stagionali del turismo e terme , anche in somministrazione |
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lavoratori stagionali e somministrati di altri settori tranne agricoltura |
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sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell’indennità agricola |
Lavoratori intermittenti, requisiti per l’indennità 2400 euro |
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la circolare specifica che sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta |
Lavoratori occasionali |
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Lavoratori a termine del turismo e terme |
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hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco |
Incaricati vendite a domicilio |
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Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo |
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Presentazione delle domande di indennità 2400 euro 2021
Come detto i lavoratori già beneficiari delle indennità del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum
I lavoratori che non NE hanno invece beneficiato possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive entro la data del 31 maggio 2021.
Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici sul portale web dell’INPS, accedendo con le seguenti credenziali:
• PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Le tipologie sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” sul sito INPS area “Prestazioni e Servizi”.
Cumulabilità indennità 2400 euro 2021 con altri bonus e prestazioni assistenziali:
La nuova indennità una tantum NON è cumulabile con :
- Indennità lavoratori domestici
- indennità casse private professionisti
- indennità di disoccupazione NASPI (pe lavoratori stagionali turismo e terme)
- pensioni dirette
- Reddito di emergenza
- indennità di funzione o altri compensi per cariche elettive
Per i percettori di Reddito di cittadinanza invece vi è cumulabilità parziale cioè se nel nucleo familiare viene percepito un RDC inferiore a 2400 euro, l’importo è aumentato fino a questa soglia.
L’indennità è compatibile con:
- borse di studio e lavoro
- premi e compensi per attività sportiva dilettantistica
- compensi per prestazioni occasionali fino a 5 mila euro annui.