Incentivo per chi assume, a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, giovani NEET – Circ. INPS 68/2023
Nella circolare n. 68 del 2023, l’INPS si occupa dell’incentivo spettante, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per chi assume, a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, giovani NEET. L’Istituto chiarisce i requisiti di spettanza e legittima fruizione, le modalità di presentazione della domanda e di esposizione dell’incentivo in denuncia contributiva.
Il beneficio può essere richiesto per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025.
Verifica delle risorse
Allo scopo di consentire al datore di lavoro di sapere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi solo del modulo di istanza on line “NEET23”, che sarà disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”.
Nel modulo on line dovranno essere indicati i seguenti dati:
– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;
– la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;
– l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
– l’indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria;
– se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni.
L’INPS mediante i propri sistemi informativi centrali:
– consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e sia “NEET”;
– calcola l’importo dell’incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata;
– verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto nella Regione/Provincia autonoma di lavoro;
– informa entro cinque giorni dalla data di invio della richiesta- mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico di istanza nonché mediante invio di una comunicazione di posta elettronica (e-mail) e una notifica nell’area MyINPS – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.
Il datore di lavoro, entro sette giorni di calendario, ha ilm dovere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori sette giorni di calendario, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
Pertanto, entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.