Impossibilità di repêchage: l’onere grava sul rapporto di lavoro
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 29 ottobre 2018, n. 27380, ha stabilito che la prova dell’impossibilità di repêchage grava esclusivamente sul datore, essendo causa di un giustificato licenziamento per motivo oggettivo quale fatto estintivo del rapporto di lavoro. Ne consegue che il datore di lavoro è libero di riorganizzare o eliminare un reparto anche in assenza di una situazione di crisi, ma questa scelta deve essere suffragata dalla dimostrazione che in azienda non ci sono altri posti compatibili nei quali ricollocare il dipendente interessato