Impatriati: periodo minimo di residenza all’estero e riduzione della base imponibile per figli minori
L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 53/E del 28 febbraio 2025, in merito al nuovo regime per i lavoratori impatriati, ha precisato che:
– nel caso in cui il lavoratore, nell’anno precedente al trasferimento in Italia, abbia svolto attività lavorativa per la medesima società per la quale sarà impiegato dopo il trasferimento nel territorio dello Stato (e per la quale aveva già lavorato prima dell’iniziale trasferimento all’estero), il periodo minimo di residenza all’estero, ai fini dell’applicazione del nuovo regime agevolato, è di 7 periodi di imposta, non rilevando, a tal fine, la circostanza che prima del rientro in Italia abbia interrotto il rapporto di lavoro dipendente con il suddetto datore di lavoro per svolgere un’attività di lavoro autonomo;
– è possibilità fruire della maggiore riduzione al 40% della base imponibile, prevista dall’articolo 5, comma 4, D.Lgs. 209/2023, in presenza di un figlio minore, da parte di entrambi i genitori. Infatti, l’agevolazione è subordinata, di fatto, alla condizione che “durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato”. Pertanto, in assenza di ulteriori limiti specifici riguardo alla spettanza della riduzione a uno solo dei genitori, la stessa può essere applicata, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma, a entrambi i genitori.