IMPATRIATI – Limiti per le detrazioni familiari int. AdE 67/2025 – Requisiti temporali di accesso al beneficio int. AdE 66/2025 – Applicazione del requisito di elevata qualificazione o specializzazione Int. AdE 55/2025
Ricercatori impatriati: regole e limiti per le detrazioni familiari
L’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 67/2025, ha chiarito un aspetto relativo al calcolo del reddito del ricercatore rientrato in Italia in regime agevolato, nell’ambito delle detrazioni familiari. Secondo il Fisco, infatti, un ricercatore rientrato in Italia che fruisce del regime agevolato può essere considerato fiscalmente a carico di terzi se titolare di un reddito complessivo non superiore a 2840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Come si legge nel documento, precisamente, la quota di reddito esente da imposizione non concorre alla formazione della base imponibile, pertanto non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare.
Per quanto riguarda i riferimenti normativi, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla disposizione sugli incentivi per docenti e ricercatori impatriati che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti all’estero, con titolo di studio universitario e svolgendo docenze presso Enti di ricerca o università per almeno due anni.
Nuovo regime impatriati: requisiti temporali di accesso al beneficio
L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 66/E del 6 marzo 2025, ha chiarito che un cittadino italiano che dopo 4 anni trascorsi all’estero rientra in Italia per lavorare con contratto a tempo indeterminato a partire da aprile 2025 presso un nuovo datore di lavoro, potrà fruire del regime sugli impatriati a partire da tale data, trattandosi di un reddito prodotto in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello per il quale era stato impiegato prima del rientro in Italia e risultando, altresì, integrato il requisito minimo di permanenza all’estero di 3 periodi d’imposta.
Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, in cui continuerà a lavorare per il vecchio datore di lavoro estero in smart working o come frontaliero, non potrà, invece, fruire del nuovo regime, in quanto manca il periodo minimo di permanenza all’estero, pari a 6 periodi d’imposta.
Nuovo regime lavoratori impatriati: applicazione del requisito di elevata qualificazione o specializzazione
Con la risposta ad interpello n. 55 del 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti richiesti per l’accesso al nuovo regime agevolativo dei lavoratori impatriati, con specifico riferimento al requisito di elevata qualificazione o specializzazione. In particolare, l’Agenzia ha precisato che per l’applicazione del nuovo regime agevolativo che, in assenza di specifiche preclusioni poste dalla norma, riguarda sia lavoratori italiani che stranieri, il richiamo alle disposizioni vigenti deve intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale.
Nello specifico, il primo comma del citato art. 5 stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
- a) i lavoratorisi impegnano a risiedere fiscalmente in Italiaper un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;
- b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’esteroè di:
- sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazioneo specializzazionecome definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Nello specifico ed in riferimento alla predetta lett. d) la norma prevede che il nuovo regime riguarda solo i lavoratori che sono in possesso dei “requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206” relativi, rispettivamente, ai titolari di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate.
Per l’applicazione del nuovo regime agevolativo che, in assenza di specifiche preclusioni poste dalla norma, riguarda sia lavoratori italiani che stranieri, il richiamo alle disposizioni vigenti deve intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale.