Impatriati: ecco i codici tributo per il prolungamento dell’agevolazione – Risoluzione AdE: 27/21
L’agenzia delle Entrate ha emanato ieri 15 aprile la risoluzione n. 27/ 2021 in tema di agevolazioni per i lavoratori impatriati.
Vengono infatti istituiti nuovi codici tributo per indicare il prolungamento del regime agevolato per i lavoratori impatriati (previsto dall’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ) come ampliato dall’art. 5 DL 34 2019 . La modifica prevede infatti il prolungamento della tassazione agevolata ridotta al 50% o al 10% per ulteriori 5 anni, in presenza di specifici requisiti.
I codici tributo sono i seguenti:
· “1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”; ·
“1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.
La risoluzione illustra anche le modalità di compilazione del modello per cui :
– nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;
- – nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”; ·
- nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; ·
- nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato; ·
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nel formato “AAAA”;
- · nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Si ricorda che il versamento degli importi dovuti va effettuato mediante il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) , senza la possibilità di avvalersi della compensazione.
Il termine di versamento è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo ma per i soggetti per cui tale periodo si sia concluso il 31 dicembre 2020, il versamento andra effettuato entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 3 marzo 2021 che ha fissato le modalità operative per l’applicazione del’agevolazione, quindi entro il 3 settembre 2021.