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Impatriati: ecco i codici tributo per il prolungamento dell’agevolazione – Risoluzione AdE: 27/21

L’agenzia delle  Entrate ha emanato ieri  15 aprile la risoluzione n. 27/  2021  in tema di agevolazioni per i lavoratori impatriati.

Vengono infatti istituiti  nuovi codici tributo per indicare il prolungamento del regime agevolato per i lavoratori impatriati (previsto dall’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 )  come ampliato dall’art. 5 DL 34 2019 . La modifica  prevede infatti il prolungamento della tassazione agevolata  ridotta al 50% o al 10% per ulteriori 5 anni, in presenza di specifici requisiti.

  I codici tributo sono i seguenti:

 · “1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”; ·

 “1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.

La risoluzione illustra anche le modalità di compilazione del modello per cui :

 – nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;

  • – nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
  •  nel campo “tipo”, la lettera “R”; ·
  • nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; ·
  •  nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato; ·
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nel formato “AAAA”;
  • · nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

Si ricorda che il versamento degli importi dovuti  va effettuato  mediante il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) , senza la possibilità di avvalersi della compensazione.

Il termine  di versamento è fissato al  30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo ma per i soggetti per cui tale periodo si sia concluso il 31 dicembre 2020,  il versamento andra effettuato  entro 180 giorni dalla pubblicazione de provvedimento del direttore dell’Agenzia del 3 marzo 2021 che ha fissato le modalità operative per l’applicazione del’agevolazione, quindi entro il 3 settembre 2021.

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