IL WELFARE e IL PREMIO DI RISULTATO, questi sconosciuti!
il 20 di ottobre abbiamo pubblicato sul nostro sito un articolo che riguarda proprio questo argomento, si tratta della possibilità di decontribuire somme fino ad euro 800.00 all’anno, ovvero pagare una contribuzione minore, per i soggetti che però hanno già un accordo di secondo livello, legato ai premi di risultato concesso in importo uguale per categorie omogenee di lavoratori, ciò e possibile e vorrebbe dire che, bisogna fare un accordo di secondo livello e riconoscere, a categorie omogenee di lavoratori, una somma per tutti uguale, che verrà erogata solo al raggiungimento di determinati obbiettivi/indicatori di risultato, come per esempio fatturato, MOL, EBIT, ecc., solo allora se nell’accordo prevediamo il coinvolgimento partitico dei lavoratori nella determinazione del premio, allora oltre alla defiscalizzazione, potremo avere anche la decontribuzione; ma andiamo con ordine.
Per realizzare un piano di Welfare occorre istituire un premio di risultato aziendale, oppure prevedere di trasformare quello già in uso in azienda, solo allora si potrà godere delle agevolazioni.
Per avere il premio tassato al 10%, defiscalizzazione, bisognerà fare un accordo sindacale. Ogni azienda può prevedere un premio di produttività/premio di risultato massimo di 3000,00 euro all’anno per ogni singolo dipendente, e solo grazie al coinvolgimento paritetico dei lavoratori può aumentare questo limite fino a 4000,00 euro, in più può decontribuire come sopra descritto.
L’agevolazione viene estesa, con lo stesso limite e la medesima aliquota agevolata, anche agli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti ad esclusione della decontribuzione.
l’accordo sindacale sottoscritto dalle parti deve necessariamente essere depositato entro trenta giorni preso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, pena l’inapplicabilità del regime di tassazione agevolata o detassazione e decontribuzione.
Per meglio capire ecco un breve dizionario:
Condizioni reddituali del soggetto che percepirà il premio: reddito relativo al periodo d’imposta riferito all’anno precedente pari o inferiore a 80.000 euro,
Accordo di 2 livello: accordo sindacale sottoscritto con i sindacati aderenti al CCNL applicato in azienda che preveda una forma di “premio di risultato” UGUALE PER TUTTE le categorie omogenee di lavoratori” da erogare anche in percentuale ai al raggiungimento di determinati obiettivi.
Premio di risultato/premio di produttività: è quell’importo UGUALE PER TUTTE le categorie omogenee di lavoratori, definito nell’accordo di 2 livello, che viene erogato ai lavoratori anche in percentuale in base al raggiungimento degli obbiettivi, se gli obbiettivi saranno raggiunti al 100% il premio sarà pagato nella misura del 100% diversamente in quota percentuale, ma sempre a Categorie omogenee di lavoratori per la legge “GENERALITÀ DEI DIPENDENTI”. Il premio deve essere legato ad un risultato/obbiettivo, come per esempio, al fatturato, MOL, EBIT, al numero di pezzi resi, agli scarti, alla produzione, ai pezzi venduti ecc, ma non potrà mai essere legato alla presenza o al singolo o ad una categoria ristretta di persone. Normalmente gli indicatori del risultato sono/possono essere più di uno.
L’importo massimo erogabile è di euro 3.000,00 o 4.000,00 all’anno in base al coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
Categorie omogenee di lavoratori per la legge “GENERALITÀ DEI DIPENDENTI”: con tale espressione non bisogna limitarsi alle categorie di dirigenti, quadri, impiegati, operai, previste dal Codice Civile, ma bisogna intendere “tutti i dipendenti di un certo tipo” o in altri termini “un gruppo omogeneo di dipendenti”. Tale definizione, sicuramente meno stringente rispetto alle semplici categorie legali, consente alle aziende di immaginare una significativa varietà di categorie che possono rientrare in questo concetto. L’Agenzia, anche all’interno di questa Circolare fornisce degli esempi citando la categoria degli operai del turno di notte e i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica. A queste, tuttavia, si possono anche aggiungere anche altre categorie come, ad esempio, i dipendenti di un determinato stabilimento, i dipendenti con una definita anzianità aziendale e molte altre, sempre a condizione che una specifica categoria non sia volta ad identificare una singola persona o un gruppo molto ristretto di dipendenti, destinando così i benefici solo a questi.
circolare n. 326/E del 1997
circolare n. 188/E del 1998
circolare n. 28/E del 2016
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori: la circolare 5/2018 dell’Agenzia delle Entrate, afferma, testuali parole, che l’agevolazione dell’aumento della disponibilità del premio tassato solo al 10% da 3.000,00 a 4.000,00 e la decontribuzione fino al limite di 800,00 euro anno, spetta “qualora i contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), [n. d. r. del Decreto MLPS del 25. 03. 2016] prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti”.
Circolare Agenzia Entrate 29 marzo 2018 n. 5
Defiscalizzazione: ovvero erogare una somma (premio di risultato) ad un lavoratore, come definito nell’accordo di 2 livello, che sarà soggetta alla parte fiscale solo al 10% e non al 23%, quindi un beneficio solo per il lavoratore, NON per l’azienda
Dal nostro sito: http://www.geps.it/agenzia-entrate-detassazione-dei-premi-importanza-del-risultato-incrementale-2783/
Decontribuzione: versamento dei contributi in maniera ridotta da parte dell’azienda e totalmente esenti per quanto riguarda il lavoratore, fino ad un importo massimo di euro 800.00 annuo di imponibile
sempre dal nostro sito:
Decontribuzione premi di produttività: modalità operative di fruizione del beneficio
Pubblicato il decreto sulla "Detassazione dei premi di produttività"
Min. Lavoro: pubblicato il Decreto di attuazione per la Tassazione agevolata e la Detestazione
indici/obbiettivi/indicatori: sono quegli indicatori che determinano il premio di risultato come il fatturato, MOL, EBIT, al numero di pezzi resi, agli scarti, alla produzione, ai pezzi venduti ecc, ma non potrà mai essere legato alla presenza o al singolo o ad una categoria ristretta di persone. Normalmente gli indicatori del risultato sono/possono essere più di uno.
Welfare aziendale (anche ai familiari purché a carico): la possibilità di sostituire in tutto o in parte le somme erogate, ovvero i premi di risultato, con servizi resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, in questo caso si applica la totale detassazione e decontribuzione:
come esempio nel paniere dei beni e dei servizi troviamo (vedi immagine allegata):
– Fino a 258,00 euro all’anno buoni benzina o altro
Senza limiti anche oltre 3.000,00 o 4.000,00 euro annuo:
– corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza.
– servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi;
– ludoteche (luoghi di intrattenimento per bambini per finalità didattiche) e centri estivi e invernali (a quest’ultimo riguardo, le sole colonie climatiche);
– borse di studio.
– servizio di trasporto scolastico;
– rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica;
– i servizi di baby-sitting
– Piani di pensione integrativi massimo 5.164,57 anno
– Piani sanitari massimo 3.615,00 anno
– Assistenza per anziani
– Mutui
– Assicurazioni per gravi patologie
Dunque il premio di risultato si trasforma in welfare, senza limiti di spesa, solo attraverso l’erogazione delle somme dalla piattaforma dello Studio, come se il dipendente avesse a disposizione un conto bancario “ricaricato” dal datore di lavoro, da cui attinge per spendere il suo premio/Welfare. Di conseguenza se prima 800,00 euro di premio costavano all’azienda circa 1.040,00 e al dipendente rimanevano 600,00, se venisse trasformato in premio di risultato, di 800,00 euro l’azienda avrebbe lo stesso costo, ma il dipendente prenderebbe di più circa 700,00, ma se venisse trasformato in welfare il costo per l’azienda rimarrebbe 800,00 e il dipendente potrebbe spendere sempre 800,00!