IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI IN CASO DI APPALTO DEVE ESSERE FATTA DALLA COMMITTENTE E NON SOLO NELL’EDILIZIA
In riferimento al versamento delle ritenute IRPEF le modifiche non toccano l’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, in cui è disciplinata la responsabilità in solido. Il legislatore con il D.L. 124/2019 introduce nel D.Lgs. 241/97 il nuovo articolo 17 bis.
Che cosa prevede? Che in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio (NON SOLO NELL’EDILIZIA) da parte di un sostituto d’imposta residente, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato – comprese quelle per le addizionali regionali e comunali – operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice nel corso della durata del contratto siano versate dal committente.
Anche se il legislatore, per disciplinare questa materia, ha utilizzato lo strumento del D.L. quindi in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U., ha stabilito, per questo adempimento, l’entrata in vigore dal 1/1/2020.
Il committente deve versare tutte le ritenute operate dall’appaltatore e l’obbligo si riferisce alle somme riguardanti i soli “lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio” affidato. La cosa sarebbe abbastanza agevole nel caso di lavoratori che esercitano per l’intero periodo di paga nell’esecuzione dell’opera appaltata ma sappiamo che accade spesso che la stessa persona può aver lavorato per una pluralità di cantieri di pertinenza di committenti differenti.
Il committente deve ricevere la provvista per il versamento con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1. Deve, inoltre, essere versato su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.
L’informativa deve essere inviata via Pec. Infatti, il comma 5 del nuovo art. 17 bis prevede che committente e appaltatore ricevano via Pec dalle imprese partecipanti all’appalto, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, una comunicazione contenente:
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- i dati identificativi del bonifico effettuato al committente;
- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento, necessarie per l’effettuazione dei versamenti delle ritenute fiscali, perché il committente dovrà compilare l’F24 mettendo il codice fiscale dell’appaltatore e non potrà effettuare compensazioni con crediti propri.
L’impresa appaltatrice o affidataria che vanta crediti per corrispettivi verso l’impresa committente può allegare alla comunicazione inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento delle ritenute, effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici, con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. Il committente procede poi al versamento.
Nel caso in cui il committente non sia messo nelle condizioni di effettuare il versamento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice, vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Inoltre, deve darne comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
È possibile che l’impresa appaltatrice versi direttamente le ritenute operate nei in quali casi: ovvero le imprese che alla data dell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento abbiano questi requisiti:
- risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Si tratta di una sorta di Durc fiscale, infatti l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un provvedimento che disciplini le modalità per il rilascio e il riscontro di questa certificazione.
L’impresa appaltatrice che si vuole avvalere di questa opzione deve comunicarlo entro cinque giorni lavorativi antecedenti alla scadenza allegando il suddetto Durc fiscale.
Anche per esempio una società cooperativa o anche per altre forme societarie, che si occupa di servizi di pulizia/facchinaggio……., con numerosi contratti in essere con terzi, Avendo la società per esempio parecchi dipendenti che spesso operano presso diversi appalti all’interno dello stesso mese, ogni appalto (albergo, ufficio, ristorante, opigificio ecc.) è da considerarsi sostituto d’imposta, ciò vuole dire che ogni mese la società deve fornire alla/e cliente/i oltre alle paghe e il classico F-24 per un controllo, una sorta di F24 con il solo erario “splittato” per ogni suo committente e con solo le ritenute dei dipendenti che hanno lavorato in quel singolo mese, per quel dato cliente, riproporzionando il versamento in base alle ore di lavoro prestate. In effetti in realtà l’appaltatore non dovrà inviare al committente/cliente un F24 ma l’informativa, da spedire almeno cinque giorni lavorativi prima del 16 del mese, dovrà contenere:
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- i dati identificativi del bonifico effettuato al committente;
- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento, necessarie per l’effettuazione dei versamenti delle ritenute fiscali, perché il committente dovrà compilare l’F24 mettendo il codice fiscale dell’appaltatore e non potrà effettuare compensazioni con crediti propri.