IL SOCIO DI S.R.L. O DI S.R.L.S. E LA CONTRIBUZIONE INPS OBBLIGATORIA COMMERCIANTI O ARTIGIANI
Chi è considerato socio lavoratore (socio di Srl o Srls)
Sono considerati soci lavoratori coloro che prestano attività professionale nei settori del terziario, commercio e artigianato, personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza nell’interesse della società.
Il socio lavoratore che svolge la sua prestazione lavorativa in qualità di titolare, se ne assume la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione.
Quale copertura previdenziale hanno i soci lavoratori?
I soci lavoratori sono obbligatoriamente iscritti alle apposite Gestioni istituite presso l’INPS (artigiani, commercianti e gestione separata), destinatarie dei relativi contributi. Vedremo quando l’iscrizione è obbligatoria e quando risulta compatibile con altre forme contrattuali e previdenziali.
Se la partecipazione societaria si configura come mera partecipazione agli utili, senza svolgimento di attività lavorativa in azienda, il socio non sarà obbligato all’iscrizione alla relativa cassa previdenziale e non sarà autorizzato a svolgere mansioni operative in azienda.
In caso di ispezione, il socio che viene accertato a partecipare all’attività operativa, viene iscritto d’ufficio nel limite della prescrizione quinquennale.
La gestione Commercianti o Artigiani INPS per soci di Srl e Srls – requisiti e caratteristiche
Devono essere iscritti alla Gestione commercianti o artigiani i soci di società a responsabilità limitata (la medesima cosa vale per i soci di società a responsabilità limitata semplificata c.d. Srls) che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Lo svolgimento di attività lavorativa con queste caratteristiche, da parte del socio, obbliga il medesimo all’iscrizione presso la gestione Commercianti o Artigiani INPS.
Questo a prescindere dalla quota societaria posseduta, che sia l’1% o il 100% ed a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell’impresa.
Il versamento dei contributi sarà a carico del socio lavoratore che avrà l’onere di versare con modello F24 una quota fissa (contributi sul minimale) di euro 3.825,00 annuali a prescindere dal reddito prodotto, in quattro rate annue (ogni 16 del mese di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre).
Per il reddito eccedente il minimale ( 16.243,00 euro nel 2022) sarà dovuta una contribuzione aggiuntiva pari al 24,09% del reddito da versare con le imposte sui redditi nel relativo modello UNICO.
Secondo l’INPS, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili a prescindere dall’effettiva distribuzione degli stessi, al socio.
Il socio con l’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani è coperto da previdenza obbligatoria ed è autorizzato a svolgere l’attività lavorativa autonoma con la qualità di socio lavoratore.
Compatibilità con il lavoro dipendente
Un socio di Srl o Srls potrà inoltre ricoprire il ruolo di lavoratore subordinato (quindi con contratto di lavoro dipendente), solo se verrà rispettato il requisito del mancato controllo societario (inteso come partecipazione alle quote societarie in grado di controllare la società).
Ciò renderebbe il contratto di lavoro subordinato non legittimo e quindi disconosciuto in fase ispettiva, a causa della sovrapposizione del potere esecutivo con quello direttivo.
Altro elemento discriminante riguardo la legittimità del contratto di lavoratore subordinato, è quello del socio amministratore. Ricoprire il ruolo di amministratore unico porterebbe alle medesime sorti e lo stesso vale anche in caso di pluralità di amministratori che hanno il potere di operare disgiuntamente.
Un lavoratore dipendente quindi potrà anche partecipare agli utili aziendali ma il rapporto di lavoro si dovrà svolgere con le caratteristiche proprie della subordinazione con l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare, al rispetto di un orario di lavoro imposto del datore ed avere in generale tutte quelle caratteristiche proprie di un lavoratore subordinato.
L’orientamento dell’INPS nel corso degli anni è stato quello di disconoscere i rapporti di lavoro subordinato instaurati con soci che, a prescindere dalla quota posseduta, o ricoprivano anche il ruolo di amministratore della società, o svolgevano la propria prestazione lavorativa con carattere di autonomia senza alcun assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro.
Al fine di rendere legittimo il ruolo di socio e lavoratore subordinato che ricopre anche la figura di amministratore, è necessaria la presenza di un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione) che non lasci il potere direttivo nelle mani di un unico soggetto (che avrebbe il doppio ruolo di dipendente ed amministratore unico della Srl).
Socio lavoratore e amministratore della Srl o Srls
Non va confuso inoltre il ruolo di amministratore con il ruolo di socio lavoratore e l’obbligo contributivo appena descritto.
L’eventuale compenso percepito nel ruolo di amministratore della società non autorizza lo svolgimento di attività lavorativa in azienda e non ha nessuna correlazione con il ruolo di socio di capitali esclusivo.
Resta quindi invariato l’obbligo o meno di contribuzione alla gestione commercianti o artigiani.
Il compenso amministratore sarà infatti soggetto ad una contribuzione aggiuntiva proporzionale a quanto percepito, dovuta alla Gestione separata. La duplice iscrizione (gestione commercianti/artigiani e gestione separata) è obbligatoria nei limiti della prescrizione quinquennale (C. Cost. 26 gennaio 2012 n. 15).
Si potrà quindi configurare una delle seguenti fattispecie:
Ruolo ricoperto | Obbligo contributivo |
Socio non amministratore con svolgimento di prestazione lavorativa | Gestione commercianti |
Socio e amministratore con svolgimento di prestazione lavorativa | Gestione commercianti + Gestione separata INPS sul compenso percepito (aliquota agevolata) |
Socio e amministratore senza svolgimento di prestazione lavorativa | Gestione separata INPS sul compenso percepito (aliquota ordinaria) |
E se un lavoratore autonomo svolge più attività contemporaneamente?
Un lavoratore che esercita contemporaneamente più attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione INPS che corrisponde all’attività alla quale si dedica in maniera prevalente (art. 1, c. 208, L. 662/96).
Lo svolgimento di più attività autonome non farà scattare quindi una doppia imposizione in capo al lavoratore che verserà la sua contribuzione solo per l’attività svolta con prevalenza.
Restano, invece, esclusi dall’applicazione di detto principio i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla Gestione separata INPS ed il lavoratore è tenuto alla doppia contribuzione, come da tabella:
1a attività | 2a attività | Obbligo contributivo |
Commerciale | Artigiana | Solo alla Gestione propria dell’attività svolta in prevalenza |
Impresa commerciale o artigiana | Lavoro autonomo soggetto alla contribuzione presso la Gestione Separata (ad es. liberi professionisti senza Cassa) | Doppia: Gestione artigiani e commercianti + Gestione Separata |
Coltivatore diretto | Commerciale di vendita dei prodotti della coltivazione | Solo alla Gestione propria dell’attività svolta in prevalenza |
Vediamo alcuni esempi!
Premesse:
Società ALFA Srl svolge attività di commercio al dettaglio SENZA personale dipendente.
La società ha due soci, Mario Rossi socio al 60% ed amministratore unico e Antonio Bianchi socio al 40%.
Ipotesi 1
Il Sig. Rossi NON partecipa all’attività lavorativa perché lavora già altrove a tempo pieno.
Il Sig. Bianchi invece LAVORA all’interno del negozio, partecipando alle varie fasi della vendita.
Il Sig. Bianchi NON potrà essere dipendente con busta paga se lo svolgimento della sua attività lavorativa è svolto con autonomia, senza limiti di orario e senza un controllo diretto da parte del legale rappresentante.
Il Sig. Bianchi DEVE iscriversi alla gestione commercianti INPS con versamento della relativa contribuzione.
La mancata iscrizione sarà oggetto di sanzione con iscrizione d’ufficio in caso di controllo ispettivo, in maniera retroattiva dalla data di accertamento ma comunque non oltre i 5 anni.
In caso di controllo ispettivo il rapporto di lavoro subordinato del Sig. Bianchi verrà disconosciuto.
Ipotesi 2
Il Sig. Rossi NON partecipa all’attività lavorativa perché lavora già altrove a tempo pieno.
Il Sig. Bianchi invece LAVORA all’interno del negozio, partecipando alle varie fasi della vendita.
Il Sig. Bianchi potrà essere dipendente con busta paga se lo svolgimento della sua attività lavorativa è svolto con carattere di subordinazione, con orario prestabilito e con il rispetto del potere disciplinare del datore di lavoro.
NON dovrà pagare la gestione commercianti INPS ma i contributi saranno versati dalla società mensilmente dopo l’elaborazione delle paghe mensili.
Il Sig. Rossi NON dovrà iscriversi alla gestione autonoma INPS in quanto abbiamo detto essere dipendente altrove, l’attività svolta per la società ALFA Srl sarà quindi residuale.
Entrambi quindi saranno legittimati a volgere attività lavorativa nel negozio, anche se con modalità di svolgimento differenti, Mario Rossi autonomo ed Antonio Bianchi dipendente.
Ipotesi 3
Il Sig. Rossi LAVORA prevalentemente all’interno del negozio partecipando alle varie fasi della vendita ed anche il Sig. Bianchi svolge attività lavorativa nel negozio.
Per il Sig. Rossi NON è possibile stipulare un contratto di lavoro dipendente in quanto sarebbe completamente sovrapposto il potere direttivo del datore di lavoro con il ruolo esecutivo del lavoratore dipendente.
Sarà obbligato all’iscrizione alla gestione commercianti INPS autonomi con premio annuo a carico suo.
Sarà completamente ininfluente l’eventuale compenso come amministratore che la società potrà stabilire.
In caso di compenso, il Sig. Rossi pagherà i suoi contributi personali nella gestione commercianti INPS e la ALFA Srl verserà l’eventuale contribuzione (agevolata) sui compensi erogati per il ruolo di amministratore.
Il Sig. Bianchi potrà essere dipendente con busta paga se lo svolgimento della sua attività lavorativa è svolto con carattere di subordinazione, con orario prestabilito e con il rispetto del potere disciplinare del datore di lavoro. NON dovrà pagare la gestione commercianti INPS ma i contributi saranno versati dalla società mensilmente dopo l’elaborazione delle paghe mensili.
Se invece lo svolgimento dell’attività lavorativa avrà le caratteristiche dell’autonomia, senza soggezione al potere del datore di lavoro, anche Antonio Bianchi sarà obbligato all’iscrizione alla gestione commercianti INPS autonomi con premio annuo a carico suo.
Entrambi quindi saranno legittimati a volgere attività lavorativa nel negozio con le medesime modalità.
Come si articola la contribuzione INPS Commercianti/Artigiani e come si determina il reddito previdenziale.
La contribuzione INPS alla gestione commercianti si articola sulla base di n. 2 diverse tipologia di contributi:
- fissi (coprono una ipotetica redditività “fissa” che in ogni caso va sottoposta a contribuzione. Il valore del reddito cambia ogni anno);
- variabile (va calcolata sulla base della redditività effettiva dell’impresa (per i soci di SRL e SRLS si tiene conto della redditività
parametrizzata alla quota di partecipazione) . La base imponibile previdenziale si calcola considerando il reddito pro-quota della società partecipata secondo il criterio di trasparenza: ossia, al momento della sua maturazione a prescindere dal momento effettivo di percezione.
La normativa di riferimento è la seguente:
- art. 3-bis del D.L. nr. 384/92, convertito in legge n.438/92, per il quale “…l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono“;
- art. 1, co. 202, 203, Legge nr. 662/1996: (…) ”L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti (…) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza…“
Dal quadro giuridico di riferimento appare, quindi, con chiarezza che per i soci di società commerciali:
- la condizione essenziale per far scattare l’obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, sia quello della “partecipazione personale al lavoro aziendale“;
- per determinare il reddito imponibile, il criterio è quello fiscale dovendo fare riferimento agli artt. 44 e 54 del DPR n. 917/86, rispettivamente per quanto attiene ai redditi di capitale e d’impresa.
L’INPS, con circolare nr. 102/03, successivamente confermata con diversi interventi (es. circolare nr. 84/11), ha puntualizzato che il reddito imponibile del socio derivi dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
Tutto ciò indipendentemente dal requisito oggettivo sulla natura “terziaria” dell’attività e soggettiva della “prestazione dell’attività lavorativa”. Questa interpretazione ha comportato l’estensione della base imponibile che, secondo l’Istituto, deve ricomprendere anche gli eventuali redditi di capitale derivanti da partecipazioni societarie.
I redditi da solo capitale sono esclusi.
Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale. Il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa).
In sostanza, l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di SRL, esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di assimilazione previsto dalla circolare INPS.
IN SINTESI
Il socio di società SRL o SRLS è obbligato all’iscrizione ad una delle gestioni speciali INPS (commercianti o artigiani) solo nel caso in cui detto socio svolga anche attività continuativa e prevalente all’interno della società.
SOGGETTI ESCLUSI
Sono esclusi dalla copertura previdenziale obbligatoria INPS:
- socio di capitale (SRL) che non presta lavoro all’interno della società
- socio che ha ulteriore copertura previdenziale (es. lavoro subordinato a tempo indeterminato)
- socio già iscritto ad una delle gestioni speciali INPS. In tal caso, ai fini del calcolo della base contributiva, il reddito di partecipazione si cumula con il reddito di attività d’impresa.