Il primo mese di congedo parentale è indennizzato all’80%
L’INPS, con la circolare n. 45 del 16 maggio 2023, ha fornito le prime istruzioni sull’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, disposta dall’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).
Destinatari – Si ricorda che l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre rimangono escluse tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi; lavoratori iscritti alla Gestione separata; ecc.). Pertanto, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Modalità applicative – La circolare sottolinea che la modifica normativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispone l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore. Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Inoltre, la fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.
Criterio cronologico di indennizzo – Un aspetto di particolare rilievo riguarda il criterio cronologico seguito per l’indennizzo. Al riguardo, l’INPS precisa che, essendo previsto un termine entro cui fruire dell’indennità all’80% della retribuzione più breve rispetto al termine di 12 anni di vita (o 12 anni dall’ingresso in famiglia) del minore, i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese. I periodi successivi, al sussistere dei presupposti, saranno invece indennizzati al 30%.
Decorrenza – Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disposizione, l’elevazione dell’indennità, come anticipato, interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. È quindi sufficiente che uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio o alternativo. Se il padre è lavoratore dipendente e la madre è iscritta alla gestione separata, rileva solo il termine finale del congedo di paternità.
Domanda – La domanda di congedo parentale continua ad essere presentata in via telematica secondo le modalità già in uso.
Uniemens – Per l’esposizione in Uniemens dei periodi indennizzati all’80% sono stati resi disponibili i nuovi codici evento PG0 (in caso di fruizione in modalità oraria) e PG1 (per la fruizione in modalità giornaliera).
Per l’esposizione del conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023, dovrà essere utilizzato il nuovo CodiceCausale “L328”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197”.
Per gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, l’INPS si è riservato di fornire nuove istruzioni con un successivo messaggio.
Viene inoltre chiarito che, nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi da gennaio 2023 a giugno 2023, dovranno continuare a utilizzare i codici evento/conguaglio in uso in tale periodo, mentre per le competenze decorrenti da luglio 2023 dovrà essere utilizzato il nuovo codice evento/conguaglio.
Per la ListaPosPa sono stati istituiti i nuovi codici Tipo Servizio 3T e 3U.