il nuovo DPCM 26/4/20 con le prime riaperture della cosiddetta FASE 2 e le modifiche recenti
Lo scorso 26 aprile è stato emanato e illustrato dal Presidente Conte il nuovo DPCM con le prime riaperture della cosiddetta FASE 2.
In allegato il testo del Dpcm firmato (da Fisco e Tasse) completo degli allegati delle nuove attività consentite e dei protocolli di sicurezza approvati il 24 aprile per la sicurezza dei luoghi di lavoro, trasporti e logistica, cantieri, trasporti pubblici. MA ATTENZIONE in data 4 maggio il Mise ha introdotto alcune modifiche agli allegati in riferimento alle attività produttive e commerciali che possono riaprire.
Nello specifico, sono state inserite le seguenti attività produttive e commerciali:
- il commercio al dettaglio di natanti e biciclette;
- i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.
Sono stati inoltre inseriti i seguenti nuovi codici ATECO:
- 77.12, per il noleggio di autocarri, veicoli pesanti;
- 77.3, per il noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali;
- 90.03.02, per le attività di conservazione e restauro di opere d’arte
Il DPCM 26 aprile consentiva in particolare l’apertura dal 4 maggio per le imprese manifatturiere, di costruzione e commercio all’ingrosso funzionali alle imprese manifatturiere e costruzione, con la possibilità dal 27 aprile di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura (manutenzione, sanificazione necessari per la sicurezza e il rispetto dei protocolli).
Le attività infatti potranno ripartire rispettando il protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il cui testo è stato aggiornato il 24 aprile 2020. (da Fisco e Tasse)
Dal 4 maggio fino al 17 maggio pertanto viene previsto:
- Conferma generalizzata misure distanziamento, all’interno della regione ci si potrà spostare per fare visita ai congiunti, con mascherine e divieto di assembramento. Sempre all’interno della regione è consentito trasferirsi per motivi di lavoro o di salute o per rientrare nella propria residenza.
- Consentito accesso a parchi, ville e giardini pubblici con ingressi contingentati e rispetto distanza di sicurezza, il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle norme di sicurezza; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato;
- Per le attività sportive e motorie ci si potrà allontanare rispettando la distanza tra le persone di due metri per le sportive e un metro per le attività motorie;
- Saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti con il rispetto delle norme di distanziamento sociale, a porte chiuse. Sport di squadra possibile invece dal 18 maggio. Dal 4 maggio vi sarà pertanto una graduale ripresa delle attività sportive, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
- Consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
- Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, la presenza del personale strettamente necessario allo svolgimento delle suddette attività;
- Per i ristoranti resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, ma anche la ristorazione con asporto , fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
Dopo il 18 maggio dovrebbero aprire tutte le attività al dettaglio, musei, mostre e biblioteche.
Dopo il 1 giugno attività di bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e tutti quelli per la cura delle persone.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.