I debiti contributivi bloccano le agevolazioni: autotutela INPS – art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006
Con sentenza depositata il 20.10.2016, la Corte d’appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’opposizione proposta da una società contro l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per sgravi indebitamente fruiti . La società contestava che era stata attivata e comunicata la procedura di annullamento del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) già rilasciatole.
La società aveva infatti goduto di sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità risultati successivamente indebiti in quanto erano emersi debiti contributivi pregressi . La società contestava dunque la mancata comunicazione da parte dell’INPS dell’irregolarità, il che invalidava l’avviso .
I giudici territoriali hanno affermato invece che il rilascio al datore di lavoro del c.d. DURC e l’eventuale violazione da parte dell’INPS del procedimento di cui al decreto attuativo dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, non può comunque implicare il diritto del datore di lavoro di beneficiare di sgravi indebitamente fruiti.