I chiarimenti dell’Inps per il debutto dell’assegno unico
Sono oltre 1,65 milioni le domande di assegno unico universale inviate finora all’Inps, per un totale di 2,74 milioni di figli beneficiari dichiarati dai richiedenti. A due settimane e mezzo dalla scadenza del 28 febbraio, fissata per poter ottenere subito l’assegno da marzo 2022, si tratta di numeri ancora lontani dalla platea potenziale di 7 milioni di nuclei familiari interessati, secondo le stime iniziali del Governo.
A complicare la campagna di adesioni sono i molteplici dubbi intorno alla nuova misura, in parte chiariti dalla circolare n. 23 emanata ieri dall’Inps. Caf e patronati, alle prese con le molteplici casistiche delle famiglie italiane, la attendevano da tempo: il testo è stato pubblicato a distanza di settimane dal 1° gennaio, quando è stata aperta la procedura per presentare le domande. Ottenuto il parere favorevole dei ministeri dell’Economia, del Lavoro e del dipartimento della Famiglia, l’Inps chiarisce molti aspetti, legati ai requisiti necessari, alle maggiorazioni degli importi e alle misure abrogate. Anche se restano ancora diversi nodi irrisolti: «Abbiamo lavorato per dare un’interpretazione, in alcuni casi estensiva, a molti aspetti dubbi della norma istitutiva, ma ne restano altri da valutare. Nei prossimi mesi seguiranno altri messaggi di chiarimento», afferma Maria Sciarrino, direttore centrale Inclusione e Invalidità civile dell’Inps.
Sì alla quota minima in assenza di Isee
La circolare Inps del 9 febbraio conferma la possibilità di presentare domanda per l’assegno unico universale anche in assenza di Isee. In questo caso l’assegno spetta nella misura minima (ad esempio 50 euro per figlio minore a carico, la stessa quota destinata ai nuclei con Isee oltre i 40mila euro) e il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in fase di domanda. Come si evince dalla circolare, resta salva l’eventualità di presentare l’Isee successivamente nel corso dell’anno. Fatto sta che l’importo mensile spettante viene determinato tenendo conto dell’Isee presente al momento della domanda e resta fisso per 12 mensilità, salvo poi procedere al conguaglio in un secondo momento (verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo) quando si farà riferimento all’Isee in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Restano invariate, però, le scadenze per poter beneficiare degli arretrati a decorrere da marzo: questi ultimi verranno riconosciuti solamente se la domanda (con l’eventuale Isee) verrà presentata entro e non oltre il mese di giugno 2022. Mentre se la domanda viene inviata dal 1° luglio in poi, la prestazione decorrerà dal mese successivo. In tutti i casi, l’Inps conferma che provvederà al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.
Aiuto ai nonni con minori in affido o «accasati»
Nella circolare viene esplicitato che il diritto alla prestazione è esteso anche ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).
Corsi e tirocini devono essere riconosciuti
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, l’assegno è riconosciuto solo se il figlio è “attivo”, quindi deve essere iscritto a un percorso di studi, svolgere il servizio civile, essere iscritto alle liste di collocamento, svolgere un tirocinio o prestazione lavorativa con un reddito annuo inferiore a 8mila euro. Almeno uno di questi requisiti deve sussistere al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Se il figlio maggiorenne è uno studente, la circolare chiarisce che deve essere accertata la frequenza o l’iscrizione a un percorso di studi riconosciuto, includendo anche quelli di formazione professionale regionale o Ifts, l’iscrizione a un Its o a un corso di laurea. Il beneficio spetta altresì ai titolari di un contratto di apprendistato o di un tirocinio che rispetti le linee guida in materia. Ancora non è chiaro a quale annualità debba fare riferimento il limite di 8mila euro per essere considerato a carico ai fini del diritto all’assegno unico e universale.
Inclusi apolidi, rifugiati e i familiari extra Ue
L’Inps interviene, inoltre, sui requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in particolare quelli legati alla cittadinanza: sono inclusi anche gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale, i titolari di Carta blu «lavoratori altamente qualificati», i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei prevedono la parità di trattamento con i cittadini europei ed infine anche i lavoratori autonomi titolari di permesso. La norma, si legge nella circolare, «non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente». Riconosciuti, infine, i permessi di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare.
Sì ai frontalieri che non pagano le tasse in Italia
Per poter beneficiare dell’assegno unico è inoltre necessario essere residenti in Italia al momento della domanda (e da almeno due anni anche se non continuativi o titolari di un contratto di lavoro) e pagare le imposte sul reddito in Italia. Al riguardo, la circolare precisa che la locuzione «pagamento dell’imposta» deve essere intesa al lordo degli oneri deducibili (ne consegue che sono inclusi anche gli incapienti, etc.) ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento. Pertanto, potranno beneficiare dell’assegno unico ad esempio anche i lavoratori frontalieri esonerati dal pagamento delle imposte in Italia in base a un accordo internazionale, ma non potranno invece beneficiarne coloro che risiedono oltre confine (anche a San Marino) e lavorano in Italia. Anche se finora, magari, hanno percepito le misure attualmente in vigore per i figli a carico, come detrazioni o assegni al nucleo.
Bonus per «due redditi» pure se uno è da pensione
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione dell’assegno unico per ciascun figlio minore. L’importo aggiuntivo è pari a 30 euro mensili con un Isee sotto 15mila euro, che si riduce fino ad annullarsi oltre i 40mila euro. La circolare Inps chiarisce che, per far scattare questo incremento, rilevano tutti i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, da lavoro autonomo o d’impresa che devono essere posseduti al momento della domanda. In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo sono inclusi sia quelli derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, sia le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari. Invece non è ancora chiaro se rileva l’eventuale indennità di disoccupazione, se ad esempio uno dei due genitori è in Naspi.
L’Isee difforme non farà decadere l’assegno
La domanda, si legge ancora nella circolare, «viene istruita e liquidata sulla base dell’Isee in corso di validità, ancorché recante omissioni o difformità». Con queste parole l’Inps, che effettua controlli durante tutto l’anno, fa sapere che entro la fine dell’anno l’eventuale utente avvisato delle difformità esistenti nella sua pratica Isee è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente l’eventuale quota minima, che sarebbe invece spettata in assenza di Isee. Nel frattempo però l’eventuale assegno unico corrisposto non decade, ma continuerà ad essere erogato, si procederà poi al recupero e in seguito a conguaglio. In ogni caso, per sanare la difformità, l’Inps potrà richiedere al cittadino idonea documentazione oppure si potrà presentare una nuova pratica Isee, priva di difformità, o richiederne al Caf la rettifica con effetto retroattivo se quest’ultimo ha commesso un errore materiale nell’inviarla.
Sì al premio alla nascita ai nati fino al 28 febbraio
L’assegno unico universale sostituisce un pacchetto di misure esistenti di cui prenderà il posto. Oltre alle detrazioni fiscali per i figli a carico minori di 21 anni e gli assegni al nucleo familiare per i figli minori e per i nuclei con almeno tre figli, vengono abrogati anche i più recenti bonus per la genitorialità come il bonus bebé e il premio alla nascita da 800 euro per i neogenitori. Finora, però, non erano ancora state esplicitate le tempistiche del passaggio da queste vecchie misure a quella nuova.
In questo senso la circolare Inps conferma che il bonus bebé verrà riconosciuto per 12 mensilità ai nuovi nati (o adottati) fino al 31 dicembre 2021, mentre le domande di premio alla nascita potranno essere ancora acquisite purché l’evento «nascita avvenuta» avvenga entro il 28 febbraio 2022. Potranno altresì essere acquisite le domande relative all’evento «compimento del 7° mese di gravidanza» a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre) e le domande relative alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021.