Governo: Coronavirus – misure a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese – COVID-19, Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 con ulteriori misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
PER TUTTA LA NAZIONE
Articolo 1 – dichiarazione dei redditi precompilata 2020
Previsto il rinvio al 31 marzo dei termini.
Articolo 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
PER I SOLI COMUNI FACENTI PARTE DELLA “ZONA ROSSA”
Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’.
Articolo 4 – Bollette
Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei pagamenti delle utenze relative allenergia elettrica, acqua e gas,
Articolo 5 – Contributi previdenziali e assistenziali
Sospensione fino al 1° maggio 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Sarà possibile riprendere gli adempimenti dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Articolo 6 – Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati
I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia), possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 1° maggio 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. 2. Le disposizioni si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia al 2 marzo 2020
Articolo 7 – Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio
Sono sospesi:
a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;
2) le denunce di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Articolo 8 – Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
Articolo 13 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto.
Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni facenti parte della “zona rossa”, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.
I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive, previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
Le prestazioni di sostegno al reddito summenzionate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei limiti di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Articolo 14 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
Le aziende site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 13, per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.
Articolo 15 – Cassa integrazione in deroga
I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.
Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.
I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.
Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Articolo 16 – Indennità lavoratori autonomi
In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attivita’ di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche’ alla gestione separata e che svolgono la loro attivita’ lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni facenti parte della “zona rossa”, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Il trattamento e’ concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalita’ telematica entro 48 ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Articolo 17 – Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita’ produttive ivi situate, nonche’ ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.
Per i lavoratori e’ assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
La prestazione, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attivita’, nei limiti ivi previsti, non puo’ essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni e non utilizzate, di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalita’ telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia e’ in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Articolo 18 – Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico
Allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50% del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facolta’ di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.
Articolo 19 – Misure urgenti in materia di pubblico impiego
Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fuori dei casi previsti, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennita’ sostitutiva di mensa, ove prevista.
Articolo 25 – Fondo garanzia PMI
Fino al 1° marzo 2021, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita’ locali ubicate nei territori dei comuni facenti parte della “zona rossa”, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ concessa, a titolo gratuito e con priorita’ sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.
Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e’ pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.
Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura e’ pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.
Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Articolo 33 – Misure per il settore agricolo
Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni facenti parte della “zona rossa”, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.