Gestione separata aliquote contributive e massimali anno 2023 – INPS Circolare 01 febbraio 2023, n. 12
Si comunicano le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
INDICE
1. Aliquote contributive e di computo per collaboratori e figure assimilate
2. Aliquote contributive e di computo per professionisti
3. Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie
4. Tabelle riassuntive
5. Ripartizione dell’onere contributivo
5.1 Aziende committenti
5.2 Professionisti
6. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023
7. Massimale e minimale
1. Aliquote contributive e di computo per collaboratori e figure assimilate
Per l’anno 2023 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (NOTA 1).
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:
– 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
– 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
– 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI” (NOTA 2). Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR), anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. Si rinvia alla circolare n. 25/2022 per le ulteriori indicazioni (NOTA 3).
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti, di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995, per l’anno 2023 sono le seguenti:
Codice | Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA | IVS | Malattia Maternità ANF | Maternità ex D.M. 12.7.2007 | DIS-COLL | Totale |
1A – 1E | AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1B | SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1C | REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1D | LIQUIDATORE DI SOCIETA’ | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
02 | COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
03 | PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
04 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
05 | DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
06 | CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
07 | VENDITORE PORTA A PORTA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
09 | RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
11 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
12 | RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
13 | ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
14 | FORMAZIONE SPECIALISTICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
17 | CONSULENTE PARLAMENTARE | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
18 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015 | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
19 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti | 25,00 | 0,50 | 0,22 | 0,51 | 26,23 (NOTA 4) |
20 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
2. Aliquote contributive e di computo per professionisti
Per l’anno 2023 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono:
– aliquota contributiva per l’invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%, così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (NOTA 5);
– aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
– aliquota aggiuntiva pari a 0,51%, così come stabilito, per gli anni 2022 e 2023, dall’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l’erogazione da parte dell’Istituto dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) (NOTA 6).
Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, l’aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione separata dai professionisti è la seguente:
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria | 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) |
3. Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2023, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
4. Tabelle riassuntive
In base a quanto sopra esposto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2023 sono complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% (24,00 IVS) |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% (24,00 IVS) |
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007.
5. Ripartizione dell’onere contributivo
5.1 Aziende committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali, ad esempio, le Amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.
5.2 Professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023). Inoltre, si precisa che l’acconto per l’anno di imposta 2023 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2023.
6. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023
L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2022.
In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2023, si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.
7. Massimale e minimale
Massimale
Per l’anno 2023 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a € 113.520,00. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2023 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 17.504,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
– € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.
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Note:
(1) La legge n. 92/2012, all’articolo 2, comma 57, dispone che: “All’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l’anno 2012 e per l’anno 2013, al 28 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno 2016, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018» […]”.
(2) Il comma 223 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 dispone che: “All’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente: «15- quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI»”.
(3) La legge n. 81/2017, all’articolo 7, rubricato “Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL”, dispone che: “All’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DISCOLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all’anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all’anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.
(4) Per gli amministratori di enti locali che producono reddito da lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del TUIR, si applicano le aliquote indicate nella tabella di cui al paragrafo 2 della presente circolare. Gli enti locali sono obbligati all’invio del flusso Uniemens.
(5) La legge n. 232/2016, all’articolo 1, comma 165, dispone che: “A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento”.
(6) La legge n. 178/2020, all’articolo 1, comma 398, dispone che: “Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 è disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi”. Il medesimo articolo 1, al comma 386, dispone che: “Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021- 2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. L’indennità è erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”