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Fringe benefits 2022, 600 euro esenti anche se le bollette superano la soglia –  art. 12 del DL 115/2022

Per il 2022 la soglia di esenzione  da tassazione  per beni e servizi forniti al dipendente dall’azienda   passa a 600 euro invece che 258,23  come ordinariamente previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR.  Lo ha previsto il Decreto Aiuti bis (Decreto legge 115/2022 ) in vigore dal 10 agosto 2022, all’art. 12.

L’innalzamento della soglia non è la sola novità.   L’articolo  12 del DL 115 specifica anche che  nella franchigia dei 600 euro possono trovare posto erogazioni liberali dei datori di lavoro a sostegno delle spese per utenze  domestiche del  servizio  idrico  integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.  

Da notare che aggiungendo l’importo di 200 euro di bonus benzina previsto dal DL Aiuti 50/2022, si raggiunge il totale erogabile  esente IRPEF di 800,00 euro.

AGG. 31.8.2022:  Franchigia totale di 600 euro anche in caso di superamento della soglia

Nel Dossier  di approfondimento dell’ufficio studi del senato pubblicato il 30 agosto scorso  per i lavori di conversione  in legge del decreto,  si evidenzia che la norma dal punto di vista letterale  differisce sostanzialmente da quella che nel 2020 aveva previsto il raddoppio della soglia per i fringe benefits,  e questo  si traduce in una interpretazione più favorevole ai contribuenti.

 Viene sottolineato che il nuovo DL non modifica semplicemente  l’importo della soglia ma si pone” in deroga al regime di cui all’articolo 51, comma 3, TUIR” per il quale, come noto.  il superamento della soglia comporta l’imponibilità dell’intero importo relativo ai fringe benefits.

L’ufficio studi afferma  precisamente che” L’articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro” 

In altre parole ,  in caso di superamento della soglia di 600 euro  tale importo non diventa interamente imponibile come prevede il comma 3 art 51 del Tuir ma l’imposizione fiscale riguarderebbe solo le somme eccedenti.

Probabile  e molto auspicabile,  quindi, l’emanazione di una circolare di istruzioni dell’Agenzia che chiarisca le modalità applicative.

Cosa sono i fringe benefits

Vale forse la pena ricordare che costituiscono “fringe benefits” le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi  ( auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni /voucher rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa ) che l’azienda  decide di  assicurare ai dipendenti come premio ad personam e  incentivo alla fidelizzazione.

Quando  il valore di tali beni o servizi  è superiore a € 258,23, i fringe benefits partecipano  interamente al reddito del lavoratore  come prevede l’art 51 comma 1 TUIR per il principio generale della onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente “ il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Per verificare se il valore è non superiore complessivamente, nel periodo d’imposta, a € 258,23, occorre fare riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito. Se, ad esempio, il datore di lavoro regala ad un dipendente un buono benzina di valore inferiore ad € 258,23 ed è certo che non ci sia la concomitanza di altri benefits nello stesso periodo di imposta, tale assegnazione è totalmente esente da contributi e ritenute fiscali.

Va ricordato che,  diversamente dal welfare aziendale e dai premi di produttività ammessi al regime agevolato art 51 comma  2,  il  fringe benefit:

  • non deve necessariamente essere  riconosciuto alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro
  • non è necessario che il riconoscimento venga effettuato in occasione di festività o ricorrenze.
  • In linea generale, anche i documenti di legittimazione (c.d. voucher) costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).
  •  Non rientra nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016).
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