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Fringe benefit, premi di risultato e prestiti erogati ai dipendenti (art. 51 TUIR), come comportarsi in fase di conguaglio?

Vedere quanto già pubblicato in merito a tale argomento:

https://www.geps.it/facciamo-chiarezza-sui-voucher-fringe-benefit-art-51-comma-3-nuovi-limiti-2024-quali-benefit-concorrono-alla-riduzione-8387/

 

 

Nella Circolare 2024 n. 5, del  marzo 2024  l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come applicare alcuni fringe benefits  previsti per il 2024 e il 2025. Si tratta dei:

  1.  fringe benefitcorrisposti ai lavoratori;
  2.  prestitiche i datori di lavoro erogano ai propri lavoratori dipendenti;
  3.  premio di risultato;
  4. misure in materia di riscattodei periodi non coperti da retribuzione.

 

  1. I Fringe benefit

La legge n. 213/2024 (legge di Bilancio/2024), all’articolo 1, comma 16, ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2024, la possibilità di aumentare, rispetto a quanto previsto  dall’art. 51, comma 3, del TUIR, il valore dei fringe benefit erogabile ai propri dipendenti, prevedendo una completa detassazione e decontribuzione del valore. Il datore di lavoro può erogare, ai titolari di redditi di lavoro dipendente  ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), un valore massimo di 1.000 euro SOLO in beni ceduti e servizi prestati e/o rimborsare, il pagamento di:

– utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale,

– spese per l’affitto della prima casa,

– interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite dei 1.000 può essere innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, anticipando al datore di lavoro  una dichiarazione, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Tra le novità, oltre l’aumento del valore esentato, è stata prevista anche la possibilità di rimborsare le “spese per l’affitto della prima casa” e “gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”.

 

  1. I prestiti ai lavoratori dipendenti

La Legge n. 191/2023, di conversione del  decreto-legge n. 145/2023, ha modificato l’ articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del  TUIR, andando a rivedere la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro.

Ferma restando la modalità di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti, l’attuale versione ha sostituito, quale tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello da individuare, in base alla tipologia di prestito:

  1. per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
  2. per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.

 

  1. I premi di risultato (detassazione)

Per i premi di risultato erogati nell’anno 2024, il legislatore ha previsto una imposta sostitutiva, sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 5%, maggiormente agevolante rispetto al 10% precedentemente previsto dalla Legge n. 208/2015 (articolo 1, comma 182).

Per poter applicare l’imposta sostitutiva, il premio di risultato deve:

– essere stato previsto all’interno di un contratto aziendale o territoriale, sottoscritto con i sindacati

– essere di ammontare variabile,

– avere la corresponsione  legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dall’articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015 (legge di Bilancio 2016) e dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016,

– essere entro il valore massimo di 3.000 euro lordi,

– essere riconosciuto esclusivamente ai lavoratori che abbiano ricevuto, nell’anno 2023, un reddito da lavoro non superiore a 80.000 euro.

 

  1. Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

Per il biennio 2024-2025, la legge di bilancio 2024, ha previsto la possibilità di riscattare, ai fini pensionistici, determinati periodi non coperti da contributi previdenziali.

Gli iscritti all’INPS, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possano riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti al 2024, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti ad obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.

I lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto. In tal caso, il datore di lavoro provvede alla copertura dell’onere, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

Qualora il datore di lavoro sostenga l’onere del riscatto, lo stesso importo è portato in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo. Per quanto concerne, invece, la determinazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, i contributi versati per suo conto rientrano nell’ambito dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, in base al quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

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