Fondo nuove competenze, sottoscrizione degli accordi collettivi e presentazione delle istanze
QUANDO | Entro il 30 giugno 2021 |
COSA | Stipula degli accordi collettivi aziendali e presentazione delle domande di accesso al Fondo |
CHI | Datori di lavoro privati |
COME | Accordo sindacale e procedura on-line |
PERCHÉ | ANPAL – Decreto direttoriale 17 febbraio 2021, n. 69 e Ministero del Lavoro – Decreto interministeriale 22.1.2021 |
1. L’adempimento in sintesi
Il Fondo nuove competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, il cui scopo è quello di contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Le imprese che vi accedono adeguano le competenze dei lavoratori finanziando l’orario destinato alla formazione con i finanziamenti a carico del Fondo.
Il decreto direttoriale ANPAL n. 69/2021 fissa al 30 giugno 2021:
- il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro (articolo 1),
- il termine per la presentazione delle domande di accesso al Fondo Nuove Competenze (articolo 2).
2. Soggetti interessati
Possono accedere al Fondo i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, causa mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Attenzione: anche i professionisti possono sottoscrivere accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, stipulati a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
Attenzione: al contributo non possono accedere aziende parzialmente o interamente partecipate da Enti Pubblici.
3. Cosa
- L’accordo collettivo
Prerequisito per la presentazione della domanda di accesso al Fondo, è la sottoscrizione di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (entro il 30 giugno 2021). L’accordo non deve necessariamente seguire un format specifico ma deve riportare i seguenti contenuti:
- le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa;
- i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra;
- l’adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF (European Qualifications Framework) 3 o 4;
14-20 giugno 2021
- la previsione dei progetti formativi. In caso di erogazione della formazione da parte dell’impresa, l’accordo deve indicare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto
Il progetto deve individuare gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari del progetto, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata; deve dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze; deve dare evidenza delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale; deve dare evidenza delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del D.Lgs. n. 13/2013.
- il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento. Non c’è un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle competenze;
- il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze. II limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, è individuato in 250 ore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di
Attenzione: gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti con efficacia erga omnes anche da una sola organizzazione sindacale, sempre che essa sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale. In tutti i casi, la responsabilità sul possesso effettivo del requisito di maggiore rappresentatività resta in capo all’azienda che presenta istanza.
- La domanda
Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze, devono essere presentate ad ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021 al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021.
Attenzione: I datori di lavoro possono presentare ulteriori istanze di accesso al FNC avente ad oggetto lavoratori diversi rispetto a quelli già inseriti in una precedente istanza (FAQ Anpal del 22 aprile 2021).
Attenzione: I datori di lavoro, nei limiti delle 250 ore da destinare a percorsi di sviluppo delle competenze, possono presentare una nuova istanza di accesso al FNC anche per gli stessi lavoratori per i quali abbiamo già presentato un’istanza. I percorsi di sviluppo delle competenze in cui sono coinvolti i lavoratori già inseriti in una precedente istanza devono però avere obiettivi diversi rispetto alla precedente istanza.
Attenzione: il consulente del lavoro può inoltrare la domanda per conto delle aziende. E’ necessaria una apposita delega rilasciata dal rappresentante legale, nelle forme semplificate di cui al D.P.R. n. 445/2000 (sottoscrizione del legale rappresentante con allegazione del documento di identità di questi).
L’istruttoria da parte di ANPAL avviene a sportello, ovvero secondo il criterio cronologico. In caso di documentazione incompleta ANPAL invia una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta. Il soggetto richiedente, entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, provvede a trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti, pena la sospensione dell’istanza e la decadenza dell’ordine cronologico di presentazione.
4. Come si presenta la domanda
Il rappresentante legale di un’azienda (o un suo delegato) entro il 30 giugno 2021 può inserire e inoltrare ad ANPAL le istanze di contributo relative al Fondo Nuove Competenze accedendo all’indirizzo https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/.
E’ possibile effettuare una richiesta singola oppure in modalità cumulativa, per più aziende: questa seconda procedura è permessa solo se il richiedente è il rappresentante di una società Capogruppo.
All’istanza, sia singola che cumulativa, deve essere allegata la seguente documentazione:
- l’accordo collettivo;
- il progetto formativo;
- l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
- l’eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante.