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FIS e Fondi solidarietà: dichiarazione fruito entro il 27.1.2023

Con il messaggio 4653/2022, del 28 dicembre l’INPS ricorda che entro il 27 gennaio 2023  va effettuata la dichiarazione delle prestazioni  del Fis e dei fondi di solidarietà bilaterali da parte dei datori di lavoro.

A questo fine viene messo a disposizione un file excel  semplificato (messaggio-numero-4653-del-28-12-2022-allegato-n-1)  che permette di calcolare quanti periodi sono ancora disponibili.

 Lo stesso modello va allegato a eventuali nuove domande per il 2023 . Vengono conteggiate sia le prestazioni anticipate dal datore di lavoro che quelle a pagamento diretto INPS .

La nuova procedura è stata implementata nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR e  in particolare della standardizzazione delle procedure riguardanti la cassa integrazione ai fini di una semplificazione

Il messaggio fornisce in allegato i modelli e le  istruzioni di compilazione. 

Il file del fruito in formato .csv dovrà essere prodotto esclusivamente per le autorizzazioni per le quali il datore di lavoro ha completato l’invio dei flussi. Si applica quindi alle autorizzazioni sia a conguaglio che a pagamento diretto, effettuate tramite SR41 o tramite flusso UNI41, in attesa che venga implementata la procedura che consentirà di recuperare automaticamente i dati dai flussi Uniemens e dai flussi trasmessi con UNI41

Si sottolinea che, è necessario esportare il file correttamente compilato in formato .csv e, successivamente, inserire quest’ultimo in una cartella con estensione .zip.

Il messaggio ricorda anche  che  per il conteggio del residuo  si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di integrazione-

Domande FIS  e Fondi solidarietà 2023

Viene inoltre  precisato per le nuove domande  che , dato che le informazioni utili ai fini della verifica del rispetto del limite sono recuperate dai dati forniti con i flussi Uniemens  non è più necessario specificare tali dati dal modello .csv allegato alla domanda di assegno di integrazione salariale, ma va allegato alla domanda un nuovo file .csv semplificato, contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica, come da allegato tecnico (Allegato n. 3).

Comunque , fino alla data del 28 febbraio 2023 i datori di lavoro potranno allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il file .csv nel formato conforme all’Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015.

Dal 1° marzo 2023  tale file in formato .csv  non potrà più essere utilizzato.

Nel solo caso in cui dall’istruttoria risulti superato il limite di 1/3 delle ore lavorabili, relativo all’unità produttiva  occorrerà verificare che risultino inviati o completi i dati nel flusso Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda ed eventualmente provvedere a regolarizzare con la trasmissione dei flussi mancanti

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