Federalberghi: modifiche al CCNL Turismo le integrazioni
Federalberghi: modifiche al CCNL Turismo le integrazioni
Federalberghi, Faita con l’assistenza di Confcommercio-Imprese per l’Italia ed i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto, in data 9 febbraio 2017, un accordo con il quale, visti i contenuti dell’accordo stipulato il 30 novembre 2016, hanno convenuto di apportare al CCNL Turismo del 20 febbraio 2010, come modificato dall’accordo di rinnovo 18 gennaio 2014 e dall’accordo 16 giugno 2014, le seguenti integrazioni:
A – modifica dello Stop & Go nei contratti a tempo determinato;
B – precisazioni in merito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;
C – precisazioni in merito all’adeguamento del trattamento retributivo;
D – data di scadenza del CCNL Turismo;
E – contrasto il dumping contrattuale;
F – stesura del testo contrattuale entro il 28 febbraio 2017.
A – All’articolo 87 del CCNL Turismo, come modificato dall’accordo di rinnovo 18 gennaio 2014 e dall’accordo 16 giugno 2014, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«4. Ferme restando le ulteriori disposizioni di legge e contrattuali in materia, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, le parti convengono che ai contratti a termine stipulati successivamente al 1° marzo 2017, si applicano gli intervalli di 8 o 15 giorni rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a sei mesi o superiore a sei mesi».
B – Norma temporanea
«l. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 2120 del codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
· i ratei mensili di quattordicesima mensilità relativi al periodo 1° marzo 2017 – 30 giugno 2019;
· le somme di cui all’articolo 111, comma 7, in pagamento nel periodo 9 febbraio 2017 – 30 giugno 2019, di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente:
· si applicano ai rapporti di lavoro instaurati prima del 14 novembre 2016, ai quali si applicano i livelli retributivi previsti dall’accordo del 18 gennaio 2014;
· possono essere applicate anche ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 14 novembre 2016, qualora agli stessi vengano applicati i livelli retributivi previsti dall’accordo del 18 gennaio 2014.»
C – I datori di lavoro che aderiscano o abbiano aderito e dato applicazione al CCNL Turismo 18 gennaio 2014 dopo il 14 novembre 2016, ove non applicassero già un trattamento pari o superiore a quello previsto dall’accordo del 18 gennaio 2014, adegueranno il trattamento retributivo spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti con le gradualità e le misure previste dalle tabelle di cui all’accordo stipulato il 30 novembre 2016.
D – La data di scadenza del CCNL Turismo 18 gennaio 2014 è fissata al 31 dicembre 2018.
E – Le parti concordano che costituirà oggetto di valutazione negoziale, ai fini del rinnovo del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, il contrasto il dumping contrattuale.
F – Le parti concordano di completare le operazioni di stesura del testo contrattuale entro il 28 febbraio 2017.