Facciamo chiarezza – Sospensione dei termini per contributi e premi per i contribuenti
A tutti è capitato di fare confusione per la determinazione del posticipo delle scadenze dei pagamenti dei modelli F24 riferiti ai contrbuti
INPS ed IRPEF dei lavoratori dipendenti alla luce del DL 18/20, 34/20 e circ. INPS, n. 52/2020.
Si preferisce predisporre uno schema
F24 scadenza | fatturato | 1° scadenza | 2° scadenza definitiva | rateizzazione |
16/03/2020 | +2.000.000 | 20/03/2020 | 16/04/2020 | |
-2.000.000 | 31/05/2020 | 16/09/2020 | in 4 rate 16/9;16/10;16/11;16/12 | |
F24 scadenza | fatturato | verifica perdita fatturato 19/20 mese su mese almeno del | scadenza definitiva | rateizzazione |
16/04/2020 | +50.000.000 | -50% | 16/09/2020 | in 4 rate pari importo senza interessi 16/9;16/10;16/11;16/12 |
16/05/2020 | -50.000.000 | -33% | 16/09/2020 | in 4 rate pari importo senza interessi 16/9;16/10;16/11;16/12 |
alcune attivà indipendentemente dalle prescrizioni hanno diritto allo slittamento al 30/9 e sono:
La sospensione, oltre che per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, di cui all’art. 8 del Decreto n. 9/2020, opera nei confronti dei seguenti contribuenti:
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali previste dalla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’articolo 10, del DLgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla Legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di, cui all’articolo 7 della Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del DLgs. n. 117/2017.