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Esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore – articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023

Come anticipato, l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

 

Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto:

 

–    nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;

–    nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

 

Pertanto, l’esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

–    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;

–    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

 

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

 

–    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);

–    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

 

Comunque i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n. 7/2023.

 

Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote sopra descritte a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione come descritta nei paragrafi precedenti.

 

Esposizione in UNIEMENS

  • esonero in misura del 6%:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

 

  • esonero in misura del 7%:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;

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