Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022: chiarimenti mess. INPS n. 1421/2021
L’Inps, con messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, ha offerto chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, ex articolo 1, commi 16-19, L. 178/2020, a integrazione di quanto previsto dalla circolare n. 32/2021.
Se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
In virtù delle sopra esposte argomentazioni, l’Istituto precisa ulteriormente, a integrazione di quanto già chiarito nella richiamata circolare, che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012, o di cui all’articolo 1, commi 16-19, L. 178/2020, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
Inoltre viene ribadito che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Infine, per quanto attiene ai profili in materia assicurativa, è precisato che occorre fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell’Inail.