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Esonero contributivo ex Decreto Sostegni-bis: prime indicazioni per Ristornati – Bar – Pasticcerie – Legge 178/2020 commi 306 e 308

L’Inps, con circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo previsto dal D.L. Sostegni-bis, specificando quali datori di lavoro possono accedere al beneficio, l’assetto, la misura e la durata dell’esonero.

L’esonero contributivo è riconosciuto a partire dal 26 maggio 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Ai fini del riconoscimento del beneficio, pertanto, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021.

Con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni per richiedere l’esonero e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 

Codici Ateco che possono fruire:

TURISMO
CSC
– 70501 Alberghi (ATECO 55.10.00)

– 70502 70709 Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11) – Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50) – Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00) ovvero a. bar; b. pub; c. birrerie; d. caffetterie; e. enoteche.

– 70504 40405 40407  Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
– 40404 70705 1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20) ovvero a. preparazione di pasti da portar via “take-away”; b. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, che non dispongono di posti a sedere.

 

 

 

 

 

 

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