Esonero contributivo del 1% per aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere (pari opportunità)
Il Ministero del lavoro, di concerto con Ministero delle pari opportunità e Mef, ha pubblicato il D.I. 20 ottobre 2022, che definisce:
– i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 5, L. 162/2021, e dall’articolo 1, comma 276, L. 178/2020, come modificato dall’articolo 1, comma 138, L. 234/2021, in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis, D.Lgs. 198/2006 per il periodo di validità della medesima certificazione;
– gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell’articolo 1, comma 276, L. 178/2020, come modificato dall’articolo 1, comma 138, L. 234/2021.
A decorrere dall’anno 2022, le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere beneficiano, per il periodo di validità della predetta certificazione, di un esonero contributivo nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui. Per fruire del beneficio le aziende interessate inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’Inps secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.
La dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2 milioni di euro annui, è destinata alla copertura di interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
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