Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti del settore privato, durante la malattia
La circolare n. 95 del 7 giugno 2016, fornisce gli indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato.
Le patologie che danno diritto agli esoneri sono:
SINDROMI VASCOLARI ACUTE CON INTERESSAMENTO SISTEMICO |
EMORRAGIE SEVERE /INFARTI D’ORGANO |
COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA E |
CONDIZIONI DI SHOCK – STATI VEGETATIVI DI QUALSIASI ETIOLOGIA |
INSUFFICIENZA RENALE ACUTA |
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA ANCHE SU BASE INFETTIVA (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica) |
INSUFFICIENZA MIOCARDICA ACUTA SU BASE ELETTRICA (gravi aritmie acute), ISCHEMICA (infarto acuto), MECCANICA (defaillance acuta di pompa) E VERSAMENTI PERICARDICI |
CIRROSI EPATICA NELLE FASI DI SCOMPENSO ACUTO |
GRAVI INFEZIONI SISTEMICHE FRA CUI AIDS CONCLAMATO |
INTOSSICAZIONI ACUTE AD INTERESSAMENTO SISTEMICO ANCHE DI NATURA PROFESSIONALE O INFORTUNISTICA NON INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.) |
IPERTENSIONE LIQUORALE ENDOCRANICA ACUTA |
MALATTIE DISMETABOLICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO |
MALATTIE PSICHIATRICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO E/O IN TSO |
NEOPLASIE MALIGNE, IN.
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SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI |
TRAPIANTI DI ORGANI VITALI |
ALTRE MALATTIE ACUTE CON COMPROMISSIONE SISTEMICA (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) PER IL SOLO PERIODO CONVALESCENZIALE |
QUADRI SINDROMICI A COMPROMISSIONE SEVERA SISTEMICA SECONDARI A TERAPIE O TRATTAMENTI DIVERSI (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale) |
L’Inps, infine, chiarisce che i datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.
Resta ferma la possibilità per i datori di lavoro di segnalare, mediante il canale di posta PEC dell’Inps possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali però si ravvisino la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.