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Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti del settore privato, durante la malattia

La circolare n. 95 del 7 giugno 2016, fornisce gli indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato.

Le patologie che danno diritto agli esoneri sono:

SINDROMI VASCOLARI ACUTE CON INTERESSAMENTO SISTEMICO

EMORRAGIE SEVERE /INFARTI D’ORGANO

COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA E

CONDIZIONI DI SHOCK – STATI VEGETATIVI DI QUALSIASI ETIOLOGIA

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA ANCHE SU BASE INFETTIVA (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica)

INSUFFICIENZA MIOCARDICA ACUTA SU BASE ELETTRICA (gravi aritmie acute), ISCHEMICA (infarto acuto), MECCANICA (defaillance acuta di pompa) E VERSAMENTI PERICARDICI

CIRROSI EPATICA NELLE FASI DI SCOMPENSO ACUTO

GRAVI INFEZIONI SISTEMICHE FRA CUI AIDS CONCLAMATO

INTOSSICAZIONI ACUTE AD INTERESSAMENTO SISTEMICO ANCHE DI NATURA PROFESSIONALE O INFORTUNISTICA NON INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.)

IPERTENSIONE LIQUORALE ENDOCRANICA ACUTA

MALATTIE DISMETABOLICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO

MALATTIE PSICHIATRICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO E/O IN TSO

NEOPLASIE MALIGNE, IN.

  • Ÿ  Trattamento CHIRURGICO E NEOADIUVANTE
  • Ÿ  Chemioterapico ANTIBLASTICO E/O SUE COMPLICANZE
  • Ÿ  Trattamento RADIOTERAPICO

SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI

TRAPIANTI DI ORGANI VITALI

ALTRE MALATTIE ACUTE CON COMPROMISSIONE SISTEMICA (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) PER IL SOLO PERIODO CONVALESCENZIALE

QUADRI SINDROMICI A COMPROMISSIONE SEVERA SISTEMICA SECONDARI A TERAPIE O TRATTAMENTI DIVERSI (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale)

L’Inps, infine, chiarisce che i datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.

Resta ferma la possibilità per i datori di lavoro di segnalare, mediante il canale di posta PEC dell’Inps  possibili  eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali però si ravvisino  la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

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