Elevazione dell’indennità per congedo parentale: le istruzioni Inps
L’Inps, con circolare 18 aprile 2024, n. 57, fornisce le indicazioni amministrative ed operative inerenti all’innalzamento dell’indennità per congedo parentale disposta dall’articolo 1, comma 179 Legge 213/2023 di Bilancio per l’anno 2024.
La previsione richiamata, andando a modificare l’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. 151/2001, innalza dal 30% al 60% il trattamento indennitario riconosciuto in caso di astensione per congedo parentale e un ulteriore mese – rispetto a quello già riconosciuto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, di stabilità per l’anno 2023 – che per il solo anno 2024 è ulteriormente incrementato all’80%.
La circolare ripercorre le condizioni che debbono essere rispettate per poter accedere a tale trattamento, a partire dal termine, oltre il 31 dicembre 2023) del periodo interessato dalla fruizione del congedo di maternità o in alternativa, di paternità.
La citata circolare, poi, pone l’accento su altre caratteristiche insite nella misura, a partire dalla sua fisionomia, che non si sostanzia nel prolungamento del periodo indennizzabile, quanto nell’elevazione del trattamento relativo ai primi mesi di percezione.
In tal senso, la fruizione può essere distribuita tra i due genitori, fermo restando il limite massimo fruibile.
Restano, inoltre, ferme le soglie massime fruibili dai genitori, sia individualmente, sia in forma congiunta.
La circolare fornisce poi degli esempi pratici, stante la sovrapposizione di più previsioni normative, nonché dell’evoluzione prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2024.
Vengono, poi, indicate le modalità di presentazione della domanda, e le codifiche da utilizzare per la compilazione del flusso UniEMens.