ELEMENTI DI NOVITÀ IN MATERIA DI SMART WORKING “D’URGENZA” DOPO IL DPCM 22 MARZO 2020 E IL DM DEL 25 MARZO 2020
Il DPCM del 22 Marzo 2020 introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria valide dal 23 Marzo al 3 Aprile in particolare nell’articolo 1) lettera a) è prevista la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali. Fanno eccezione le attività indicate nel Decreto Ministeriale del 25 Marzo che ha introdotto alcune modifiche nell’Allegato 1 del DPCM del 22 Marzo 2020. Tali attività tuttavia, secondo quanto sottolineato nel DPCM 22 Marzo 2020 nell’articolo 1) lettera c) “possono proseguire se organizzate a distanza o lavoro agile.”
Si segnala come, sempre di più, con gli ultimi DPCM venga di fatto attribuito al SMART WORKING un ruolo primario, nell’ambito dell’obiettivo di contenimento della mobilità delle persone finalizzato a contrastare il diffondersi del virus.
A tal proposito il D.P.C.M. del 22 Marzo nell’articolo 1) lettera b) VIETA a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
In tema di SMART WORKING rimangono valide le disposizioni previste dal DPCM 9 marzo 2020 (il 6° in ordine di tempo) che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure urgenti in materia di contenimento del contagio da virus COVID-19 contenute nel precedente DPCM 8 marzo 2020 e viene ribadito che la modalità di SMART WORKING disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro di fatto oggi tutto il territorio italiano il SMART WORKING viene trattato nello stesso modo, senza identificazione di aree meritevoli di particolare attenzione, In tal senso nel citato Decreto del 9 Marzo 2020 si arriva a raccomandare (art 1, comma 1, lettera e), di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e delle ferie, fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera r) (ovvero il ricorso di SMART WORKING).
In altri termini, in via prioritaria le aziende dovranno implementare, ove possibile, lo SMART WORKING e solo in subordine, in caso di mansioni non compatibili o in mancanza di adeguate dotazioni tecnologiche, utilizzare altri strumenti gestionali in grado di limitare gli spostamenti, le interazioni fisiche e le occasioni di contagio in generale.
È tuttavia necessario rispettare tutte le misure di precauzione e sicurezza richieste, ricorrendo ad ogni mezzo possibile, non da ultimo la modifica dell’organizzazione del lavoro.
L’obiettivo è quello di limitare/ridurre gli spostamenti e ricorrere, in ogni caso, ad ogni modalità di alleggerimento organizzativo che riduca il personale compresente in azienda, limiti le occasioni di eccessiva vicinanza tra i dipendenti e le occasioni di incontro con clienti/fornitori.
Alcuni consigli pratici/linee guida:
-utilizzare quanto più possibile lo Smart Working, qualora compatibile con l’attività lavorativa svolta, fornendo ai lavoratori la strumentazione per lavorare a distanza ed autorizzando, se necessario, l’utilizzo di strumenti di proprietà dei dipendenti stessi;
-costruire programmazioni di orari, sistemi di rotazione, accessi alternati ai luoghi comuni (spogliatoi mensa etc);
-prevedere turni di lavoro qualora all’interno dei locali aziendali non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza;
-concentrare, ove possibile, l’orario di lavoro settimanale su 2/3 giorni lavorativi, prediligendo orari continuati per evitare gli spostamenti casa-lavoro;
-utilizzare quanto più possibile ferie e permessi qualora non sia possibile saturare l’intero orario settimanale di lavoro;
-limitare le trasferte in genere;
-ricorrere a videoconferenze/conference call ove possibile, privilegiando tali strumenti agli incontri diretti;
-limitare in generale le interazioni fisiche.
UN’AZIENDA È OBBLIGATA A CONCEDERE AI DIPENDENTI LA POSSIBILITÀ DI LAVORARE IN “MODALITÀ SMART WORKING”?
Nell’art 1, comma 1 lettera e) del DPCM 08/03/2020 (confermato come detto dal DPCM 09/03/2020), si raccomanda ai datori di lavoro, allo scopo di contenere la mobilità delle persone, riducendo così le possibilità di contagio, di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera r) (ovvero il ricorso al lavoro agile).
In sintesi, obbligo no ma raccomandazione a ricorrere allo SW si, ove possibile.
PER QUANTO TEMPO PUO’ ESSERE UTILIZZATO IL LAVORO AGILE “SEMPLIFICATO”
Fino al 31 luglio 2020, per la durata dello stato di emergenza legata alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
A QUALI TERRITORI SI APPLICA LA PROCEDURA DI EMERGENZA?
All’intero territorio nazionale, per la durata dello stato di emergenza.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI MINIMI PER ATTIVARE LO SW IN MODALITA’ SEPLIFICATA”?
– la consegna ai lavoratori (e al RLS) dell’informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art 22 della L. 81/2017, da effettuarsi in modalità telematica (e-mail, PEC);
COME VA INVIATA L’INFORMATIVA SULLA SICUREZZA? COSA SI INTENDE CON INVIO TELEMATICO?
Per invio telematico si ritiene sufficiente l’invio tramite mail; è ovviamente ancora valida la consegna dell’informativa cartacea con sottoscrizione della stessa per ricevuta.
È NECESSARIO CHE IL LAVORATORE CONTROFIRMI L’INFORMATIVA?
No, farà fede l’invio telematico.
CON LO SW IN EMERGENZA VORREI FARE COMUNQUE L’ACCORDO CON I LAVORATORI COSÌ RIMANE VALIDO ANCHE OLTRE LO STATO DI EMERGENZA, È POSSIBILE?
È sempre possibile applicare la procedura standard
COSA SUCCEDE DOPO LO STATO DI EMERGENZA?
Si tornerà ad applicare il regime “normale”, con accordi/policy/ comunicazioni e tutti i restanti adempimenti previsti dalla legge.
SE DOVESSI CONCEDERE PIÙ GIORNI DI SW, DEVO RIFARE L’ACCORDO INDIVIDUALE? SONO PREVISTI ULTERIORI ADEMPIMENTI?
Il nostro parere è di non rifare gli accordi; nel caso specifico si potrebbe inviare a tutti gli smart worker una mail specificando che la situazione in costante evoluzione rende consigliabile, per prudenza, in via temporanea e fino a nuova comunicazione, un maggior ricorso allo SW. Si potrebbe addirittura arrivare a comunicare che non è previsto un numero massimo di giornate.
QUAL È IL TERMINE PER IL CARICAMENTO DELLE COMUNICAZIONI SUL PORTALE? IL CARICAMENTO PUÒ’ ESSERE RETROATTIVO?
Tutto ciò porta a ritenere, ad esempio, anche se come anticipato non vi sono indicazioni ufficiali al riguardo, che nel caso di stipula di accordo di lavoro agile in costanza di rapporto di lavoro (quindi non all’atto dell’assunzione), il caricamento della comunicazione possa avvenire nei 5 giorni successivi l’inizio della prestazione in regime di SW, mutuando (seppur a-tecnicamente) il termine imposto per le comunicazioni di variazione delle originarie condizioni di lavoro.
Qualora foste interessai ad applicare tali attività, potete prendere contatti in Studio con il sig. Ignazio Uboldi i.uboldi@geps.it