È retroattiva la depenalizzazione dell'evasione contributiva sotto i 10mila euro D.lgs. 8/2015
La Corte di Cassazione ha annullato la condanna inflitta dalla Corte d’appello di Palermo a un imprenditore che non aveva pagato i contributi per 6.000, dato che il fatto non è più reato penale secondo la legge; grazie al del decreto legislativo numero 8 del 2016, in vigore dal 6 febbraio, la depenalizzazione è applicabile a tutte le cause anche in essere. La quarta sezione penale della Cassazione ha infatti spiegato che il reato di omesso versamento all’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) “delle somme trattenute dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 463/1983 convertito nella legge n.638/1983, qualora non eccedente il limite di 10.000,00 annue, è stato depenalizzato dall’art.3 del decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, entrato in vigore lo scorso 6 febbraio”. Da reato penale qual era la fattispecie costituisce adesso un illecito amministrativo.