Dopo il trasferimento si rifiuta di lavorare "non è licenziabile"
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 30 novembre 2016, n. 24455, ha deciso che non può essere licenziato per giusta causa il dipendente che, improvvisamente trasferito in un altro reparto e senza un congruo preavviso, si rifiuta di lavorare. Il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l’inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’articolo 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.