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Dopo il licenziamento le mansioni si possono ripartite

La Corte di cassazione con la sentenza 19185/16, ha confermato che è nel legittimo esercizio dei poteri di impresa suddividete tra più lavoratori le mansioni   ricoperte da un solo dipendente, nei cui confronti può, dunque, essere validamente intimato il licenziamento per soppressione del  posto di lavoro.

La decisione del datore di lavoro deve essere attuata al fine di una più economica ed efficiente gestione aziendale.

Condizione determinante perché il licenziamento, maturato con la soppressione del posto di lavoro e la conseguente ridistribuzione delle sue mansioni tra gli altri dipendenti in forza, sia ritenuto valido, risiede nella circostanza che tale iniziativa ricada nell’ambito di un effettivo processo di riorganizzazione aziendale. La Cassazione osserva, a questo proposito, che il riassetto organizzativo, da cui discende la redistribuzione tra gli altri dipendenti delle funzioni proprie di un solo lavoratore, deve essere all’origine dell’intimato licenziamento e non costituirne un mero effetto.

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