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DL “Sostegni” 41/2021 – indicazioni ammortizzatori sociali e NASpI – Mess. INPS 1275/2021

L’Inps, con messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, in attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, e delle relative istruzioni operative, ha offerto le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e Cisoa in relazione alle disposizioni introdotte dal D.L. 41/2021.

L’articolo 8, D.L. 41/2021, ha rideterminato il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 e ha differenziato sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili. L’articolo 8, comma 1, prevede, infatti, che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere trattamenti di Cigo per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Il comma 2 stabilisce, invece, che, per i trattamenti di assegno ordinario e di Cigd i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Per tali misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

Inoltre l’Inps, sempre con messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, ha offerto alcune prime informazioni in ordine alle misure introdotte col D.L. Sostegni in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, sia relativamente alle apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021.

 

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